Avamprogetto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine

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a. l’uso interno di un prodotto da costruzione a scopo commerciale o professionale;

b. l’impiego o l’applicazione di un prodotto da costruzione nell’ambito della prestazione di un servizio;

c. la messa a disposizione di un prodotto da costruzione per l’uso da parte di terzi;

19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario;

20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o metta sul mercato con il suo nome o con il suo marchio;

21. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

22. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodotto da costruzione proveniente dall'estero;

23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;

25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica rivestita che esercita un'attività economica che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.