Avamprogetto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 18 pagine
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5 L'UFCL coordina l'esecuzione della vigilanza del mercato con altri organismi attivi nel campo della sicurezza dei prodotti. Questo compito comprende anche la partecipazione a sistemi d’informazione e di esecuzione nazionali e internazionali.
6 Per lo scambio internazionale di dati secondo l’articolo 31, l'UFCL può consentire alla SECO di accedere ai dati interessati mediante una procedura di richiamo.
7 Se, nell'ambito dell'esecuzione di altri atti legislativi federali, sono prese misure concernenti prodotti da costruzione, gli organi di vigilanza del mercato competenti per tali atti legislativi federali informano l'UFCL sulle loro misure di applicazione.
Art. 29 Commissione dei prodotti da costruzione
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione dei prodotti da costruzione. Ne disciplina i compiti e l’organizzazione. Nomina i membri e designa il presidente.
2 La Commissione consiglia le autorità e gli organi competenti per l’esecuzione della presente legge e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dal Consiglio federale.
Art. 30 Obbligo del segreto
Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti da costruzione o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
Art. 31 Protezione dei dati e assistenza amministrativa
1 L'UFCL tiene una banca dati centrale inerente all'esecuzione. In essa sono registrati dati concernenti:
a. gli organismi notificati, gli organismi di valutazione tecnica e i punti di contatto di prodotti;
b. le competenze degli organi di vigilanza del mercato;
c. la pianificazione, l'applicazione, il coordinamento e la valutazione della vigilanza del mercato;
d. i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale;
e. lo scambio d'informazioni a livello internazionale e la concessione dell'assistenza amministrativa.
2 Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Forniscono i relativi dati alla banca dati centrale. Si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati.
3 Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati ad accedere ai dati. Possono inoltre conservare i dati in forma elettronica in proprie banche dati e, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.
10 RS 235.1