Progetto

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Art. 84 cpv. 1

1 Il veterinario cantonale registra senza indugio nel sistema d’informazione ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L’USAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.

Art. 301 cpv. 1 lett. k

1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

k. registra nel sistema d’informazione ASAN, per le aziende riconosciute di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’azienda e le attività autorizzate.

Art. 312 cpv. 4 frase introduttiva e lett. a e c

4 I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori ALIS i dati seguenti:

a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizoozie soggette a notifica e resistenze agli antibiotici;

c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.

9. Ordinanza del 18 aprile 200737 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali

Art. 27 cpv. 4

4 L’autorità cantonale competente inserisce regolarmente i dati di accesso nel sistema d’informazione ASAN giusta l’ordinanza del ...38concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico. Sulla base di questi dati, l’USAV tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

37 RS 916.443.10

38 RS …