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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Sezione 1: Competenze
Art. 10 USAV
1 L’USAV provvede alla gestione dei sistemi d’informazione e ne garantisce la disponibilità.
2 In particolare:
a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici;
b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
c. emana istruzioni tecniche secondo l’articolo 30;
d. allestisce il budget annuo e il conto annuale.
3 L’USAV è responsabile dei sistemi d’informazione. Nello specifico, adotta le misure necessarie per garantire una gestione economica del sistema, così come la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 11 Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato dell’USAV per i servizi d’informazione (servizio specializzato) competono:
a. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione;
b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
c. gli adeguamenti tecnici e specialistici dei sistemi d’informazione;
d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
e. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
f. lo svolgimento di corsi di formazione.
2 Esso collabora con i servizi specializzati dell’UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.
Art. 12 Comitato misto
1 Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dell’USAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Il comitato misto:
a. collabora all’allestimento del budget annuo per la gestione;
b. fornisce consulenza all’USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;