Progetto

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

O-SISVet

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Competenze

Art. 10 USAV

1 L’USAV provvede alla gestione dei sistemi d’informazione e ne garantisce la disponibilità.

2 In particolare:

a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici;

b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;

c. emana istruzioni tecniche secondo l’articolo 30;

d. allestisce il budget annuo e il conto annuale.

3 L’USAV è responsabile dei sistemi d’informazione. Nello specifico, adotta le misure necessarie per garantire una gestione economica del sistema, così come la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 11 Servizio specializzato

1 Al servizio specializzato dell’USAV per i servizi d’informazione (servizio specializzato) competono:

a. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione;

b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;

c. gli adeguamenti tecnici e specialistici dei sistemi d’informazione;

d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;

e. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

f. lo svolgimento di corsi di formazione.

2 Esso collabora con i servizi specializzati dell’UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.

Art. 12 Comitato misto

1 Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dell’USAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

2 Il comitato misto:

a. collabora all’allestimento del budget annuo per la gestione;

b. fornisce consulenza all’USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;