Progetto

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

O-SISVet

Art. 6 Acquisizione dei dati

1 Gli uffici federali, le autorità cantonali d’esecuzione, i laboratori pubblici e privati e i terzi incaricati adempiono i loro obblighi di notifica per mezzo del sistema d’informazione ASAN nella misura in cui ciò è previsto dal diritto federale.

2 In caso di urgenza secondo l’articolo 57 capoverso 2 LFE, l’USAV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il sistema d’informazione ASAN.

3 I Cantoni che gestiscono sistemi d’informazione propri provvedono affinché i dati rilevati siano trasmessi in forma standardizzata al sistema d’informazione ASAN.

Art. 7 Finanziamento

1 I costi di gestione del sistema d’informazione ASAN sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 100 000 franchi.

2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d’accesso di cui questi dispongono. I Cantoni con oltre due postazioni d’accesso beneficiano di una riduzione dell’importo a loro carico per le postazioni d’accesso supplementari.

3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d’accesso è disciplinato negli accordi di utilizzazione.

4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d’accesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni d’accesso di cui dispongono.

5 I Cantoni che non dispongono di postazioni d’accesso devono assumersi i costi per la trasmissione standardizzata dei dati secondo gli obblighi di notifica previsti dal diritto federale.

Capitolo 3: Banca dati dei laboratori ALIS

Art. 8 Dati

La banca dati dei laboratori ALIS contiene i seguenti dati:

a. provenienza dei campioni analizzati da laboratori riconosciuti riguardo ad epizoozie soggette a notifica e resistenze agli antibiotici;

b. risultati delle suddette analisi;

c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se non è disponibile, nome e indirizzo del detentore degli animali.

Art. 9 Collegamento con altri sistemi d’informazione

I dati della banca dati dei laboratori ALIS sono ripresi dal sistema d’informazione ASAN.