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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
Art. 6 Acquisizione dei dati
1 Gli uffici federali, le autorità cantonali d’esecuzione, i laboratori pubblici e privati e i terzi incaricati adempiono i loro obblighi di notifica per mezzo del sistema d’informazione ASAN nella misura in cui ciò è previsto dal diritto federale.
2 In caso di urgenza secondo l’articolo 57 capoverso 2 LFE, l’USAV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il sistema d’informazione ASAN.
3 I Cantoni che gestiscono sistemi d’informazione propri provvedono affinché i dati rilevati siano trasmessi in forma standardizzata al sistema d’informazione ASAN.
Art. 7 Finanziamento
1 I costi di gestione del sistema d’informazione ASAN sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 100 000 franchi.
2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d’accesso di cui questi dispongono. I Cantoni con oltre due postazioni d’accesso beneficiano di una riduzione dell’importo a loro carico per le postazioni d’accesso supplementari.
3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d’accesso è disciplinato negli accordi di utilizzazione.
4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d’accesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni d’accesso di cui dispongono.
5 I Cantoni che non dispongono di postazioni d’accesso devono assumersi i costi per la trasmissione standardizzata dei dati secondo gli obblighi di notifica previsti dal diritto federale.
Capitolo 3: Banca dati dei laboratori ALIS
Art. 8 Dati
La banca dati dei laboratori ALIS contiene i seguenti dati:
a. provenienza dei campioni analizzati da laboratori riconosciuti riguardo ad epizoozie soggette a notifica e resistenze agli antibiotici;
b. risultati delle suddette analisi;
c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se non è disponibile, nome e indirizzo del detentore degli animali.
Art. 9 Collegamento con altri sistemi d’informazione
I dati della banca dati dei laboratori ALIS sono ripresi dal sistema d’informazione ASAN.