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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile e della protezione dagli inganni, nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;
g. terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui all’articolo 20;
h. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS: per garantire la funzionalità del sistema, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti;
i. i laboratori riconosciuti: per adempiere l’obbligo di notifica di cui all’articolo 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.
Art. 15 Diritti di accesso
I diritti di accesso dei collaboratori dei servizi aventi diritto di accesso e quelli di terzi incaricati sono disciplinati negli articoli 16–20 e nell’allegato 1.
Art. 16 Accesso ai dati di base
Hanno accesso ai dati di base:
a. i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’AFD, dell’UFAM e dell’UFAL;
b. i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione;
c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti;
d. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.
Art. 17 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
Se lo scopo di cui all’articolo 14 lo esige, possono accedere in forma elettronica:
a. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS, a tutti i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione;
b. i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’AFD, dell’UFAM, dell’UFAL e delle autorità cantonali d’esecuzione, ai seguenti dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione:
1. i dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione ASAN,
2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione (art. 6),
3. i dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione;