Progetto

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

O-SISVet

protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile e della protezione dagli inganni, nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;

g. terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui all’articolo 20;

h. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS: per garantire la funzionalità del sistema, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti;

i. i laboratori riconosciuti: per adempiere l’obbligo di notifica di cui all’articolo 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.

Art. 15 Diritti di accesso

I diritti di accesso dei collaboratori dei servizi aventi diritto di accesso e quelli di terzi incaricati sono disciplinati negli articoli 16–20 e nell’allegato 1.

Art. 16 Accesso ai dati di base

Hanno accesso ai dati di base:

a. i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’AFD, dell’UFAM e dell’UFAL;

b. i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione;

c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti;

d. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.

Art. 17 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione

Se lo scopo di cui all’articolo 14 lo esige, possono accedere in forma elettronica:

a. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS, a tutti i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione;

b. i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’AFD, dell’UFAM, dell’UFAL e delle autorità cantonali d’esecuzione, ai seguenti dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione:

1. i dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione ASAN,

2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione (art. 6),

3. i dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione;

4 RS 916.401