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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione ASAN alle esigenze esecutive;
d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l’utilizzo del sistema d’informazione ASAN.
2 Sono considerati dati di base:
a. i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle persone e delle aziende, nonché le informazioni relative all’ubicazione delle aziende;
b. l’informazione che indica se la persona o l’azienda è attiva o non attiva nel sistema d’informazione ASAN e il numero assegnato automaticamente dal sistema;
c. i numeri che servono a identificare la persona o l’azienda e il numero della competente autorità cantonale d’esecuzione;
d. le categorizzazioni delle aziende;
e. i dati sulla struttura delle aziende;
f. le funzioni e le qualifiche delle persone;
g. i dati per una caratterizzazione più precisa delle ubicazioni;
h. i dati relativi ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, discendenza.
3 Sono considerati dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione in particolare:
a. i dati delle notifiche secondo l’articolo 6;
b. i dati sui controlli e sui risultati dei controlli;
c. i dati sulle misure amministrative e sulle sanzioni penali.
Art. 5 Fonti dei dati
I dati sono registrati e salvati direttamente nel sistema d’informazione ASAN oppure sono ripresi dalle autorità o dai sistemi d’informazione seguenti:
a. sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS);
b. sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol);
c. banca dati sul traffico di animali (BDTA);
d. portale Internet Agate;
e. Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
f. banca dati dei laboratori ALIS;
g. Ufficio federale di statistica e altri uffici federali;
h. autorità cantonali d’esecuzione.