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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

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O-SISVet

c. formula proposte per lo sviluppo, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.

3 Può assegnare incarichi al servizio specializzato.

4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

5 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dell’UFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.

Art. 13 Autorità d’esecuzione

Le autorità d’esecuzione che utilizzano il sistema d’informazione ASAN sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni garantiscono l’accesso sicuro al sistema d’informazione ASAN, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.

Sezione 2: Diritti di accesso

Art. 14 Servizi aventi diritto di accesso

Nell’ambito dei compiti previsti dalla legge, i servizi e le persone seguenti possono trattare i dati in forma elettronica:

a. l’USAV: per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

b. l’UFAG: per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

c. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile in relazione all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;

d. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): per garantire la salute animale e la protezione della fauna selvatica;

e. l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari;

f. le autorità cantonali d’esecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza e dell’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute animale, della

3 RS 916.443.10