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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti, ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione che sono stati inseriti personalmente nella banca dati dei laboratori ALIS o nel sistema d’informazione ASAN.
Art. 18 Accesso ai dati di sistema
Se lo scopo di cui all’articolo 14 lo esige, gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS possono accedere in forma elettronica ai dati di sistema.
Art. 19 Accesso ai dati utenti
Se lo scopo di cui all’articolo 14 lo esige, gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS possono accedere in forma elettronica ai dati utenti.
Art. 20 Accesso da parte di terzi incaricati
Terzi incaricati possono accedere in forma elettronica ai dati di base e ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. L’accesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità.
Art. 21 Concessione dei diritti di accesso
1 La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato.
2 Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità d’esecuzione. Quest’ultima inoltra la domanda al servizio specializzato.
3 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti negli accordi di utilizzazione.
4 I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie per garantire la protezione dei dati devono essere definiti nell’incarico.
Sezione 3: Comunicazione di dati
Art. 22 Comunicazione di dati alle autorità
1 L’USAV, l’UFAG, l’UFAL, l’UFAM, l’AFD e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS se una legge in senso formale lo prevede. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o serie di dati in formato elettronico.