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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

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O-SISVet

2 Nel quadro di compiti d’esecuzione coordinati nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata.

Art. 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

1 Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, l’USAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine.

2 L’USAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.

Art. 24 Comunicazione di dati a privati

L’USAV, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare a privati i dati relativi a persone e aziende contenuti nel sistema d’informazione ASAN e nella banca dati dei laboratori ALIS, se abilitati da una base legale oppure se le persone o le aziende coinvolte hanno dato il loro consenso.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 25 Protezione dei dati

L’USAV e le autorità cantonali d’esecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, l’USAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine.

Art. 26 Diritti delle persone interessate

1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione ASAN e nella banca dati dei laboratori ALIS, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e cancellazione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

2 La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la sua identità e presentare istanza scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domicilio o all’USAV.

Art. 27 Rettifica dei dati

L’autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati al sistema d’informazione ASAN o alla banca dati dei laboratori ALIS provvedono alla rettifica dei dati inesatti.

5 RS 431.01

6 RS 235.1