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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

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O-SISVet

Art. 28 Sicurezza informatica

1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 9 dicembre 20117 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni, nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manutenzione tecnica del sistema d’informazione ASAN.

3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.

Art. 29 Archiviazione e cancellazione dei dati

1 L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 19988 sull’archiviazione.

2 La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

L’USAV emana istruzioni tecniche in particolare su:

a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi e ai sistemi d’informazione dei Cantoni o di terzi incaricati;

b. le frequenze di trasmissione dei dati;

c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e delle liste di riferimento;

d. i requisiti tecnici e organizzativi per l’utilizzo del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.

Art. 31 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

7 RS 172.010.58

8 RS 152.1