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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
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O-SISVet
Art. 28 Sicurezza informatica
1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 9 dicembre 20117 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni, nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manutenzione tecnica del sistema d’informazione ASAN.
3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.
Art. 29 Archiviazione e cancellazione dei dati
1 L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 19988 sull’archiviazione.
2 La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
L’USAV emana istruzioni tecniche in particolare su:
a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi e ai sistemi d’informazione dei Cantoni o di terzi incaricati;
b. le frequenze di trasmissione dei dati;
c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e delle liste di riferimento;
d. i requisiti tecnici e organizzativi per l’utilizzo del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.
Art. 31 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 32 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….