Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/140: Revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.104.7.43552 / 462/2013/00346
multe disciplinari. Sarebbe ad esempio pensabile che una parte degli organi possa soltanto rilasciare moduli concernenti il termine di riflessione e un’altra possa anche riscuotere multe disciplinari. FR esprime un parere simile, ritiene opportuno definire meglio i compiti di tali persone alla stregua, ad esempio, dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LFSI.
FR auspica inoltre che alle persone competenti per la riscossione della multa, come ad esempio agli ufficiali di polizia locali oppure ai collaboratori dell’amministrazione, siano conferiti chiari compiti di polizia.
Capoverso 2 Rinuncia all’obbligo di uniforme; obbligo di esibire un documento che attesti l’appartenenza all’organo di polizia
Alcuni partecipanti sono favorevoli all’eliminazione dell’obbligo di uniforme107, mentre VD auspica che quest’ultimo venga mantenuto per gli ufficiali di polizia. Una parte dei partecipanti propone che debbano esibire un documento d’identità soltanto gli ufficiali che non portano uniformi108. L’UCS considera invece l’obbligo di fornire le proprie generalità non appropriato, poiché non lo prevedono neanche le leggi sulla polizia vigenti, come ad esempio nel Cantone di San Gallo.
Il membro della CCCS, la polizia cantonale di Appenzello Interno, propone invece di eliminare l’articolo 4 capoverso 2 AP-LMD, secondo cui l’ufficiale può riscuotere una multa soltanto se svolge la sua funziona ufficiale.
Articolo 5 Procedura generale
Capoverso 1 e 4 L’identificazione o la non identificazione del contravventore al mo-
mento dell’infrazione
Tre partecipanti precisano che, contrariamente a quanto previsto dall’AP, non è necessario identificare la persona che ha pagato la multa109. Mentre è invece necessario farlo al rilascio del modulo concernente il termine di riflessione110 oppure in caso di confische111. U. Arbenz propone di sostituire il termine «identificato» con «presente». L’UCS chiede di precisare il momento dell’identificazione (art. 5 e art. 6 AP-LMD). Due partecipanti approvano l’obbligo di fornire le proprie generalità112.
FR ritiene problematico applicare la procedura quando un imputato non vuole esibire documenti d’identità. In questo caso sarebbe possibile portare l’imputato al posto di polizia oppure chiamare la polizia mentre la persona competente ferma l’imputato. Occorre chiedersi se s’intende applicare una tale procedura anche ai minori.
Secondo JU è necessario provvedere che in seguito all’anonimità dell’autore del reato non vadano perse informazioni utili e importanti per il lavoro della polizia, segnatamente nel settore della LCP o LTV.
NE si chiede cosa succeda con i dati personali, se l’imputato paga la multa entro il termine di riflessione di 30 giorni. SG propone di introdurre una disposizione che preveda la cancellazione dei dati personali e l’eliminazione della documentazione, se il contravventore paga la multa disciplinare entro il termine menzionato.
107 Membri della CCCS: polizia cantonale di Appenzello Interno, Basilea città e Soletta nonché la polizia della città di Winterthur; BS, SO, UCS, SCPCS.
108 Membri della CCCS: polizia cantonale di Appenzello Interno e Berna; AI, BE, UCS, VD.
109 U. Arbenz, PLR, ZH.
110 U Arbenz, ZH.
111 Membro della CCCS: polizia cantonale di Appenzello Interno.
112 Membro della CCCS: polizia cantonale di Basilea Città. Il membro della CCCS, la polizia cantonale di Appenzello Interno approva l’obbligo di esibire un documento d’identità in caso di confische nell’ambito della LStup.