Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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La legittimazione dell’autorità cantonale e dell’AFC a interporre ricorso in materia di diritto pubblico relativo al condono dell’imposta cantonale e comunale si basa sull’articolo 89 capoverso 2 lettera d LTF in combinato disposto con l’articolo 73 capoverso 2 LAID. Le condizioni per la legittimazione di cui all’articolo 89 capoverso 1 LTF, in particolare l’interesse degno di protezione, sono applicabili unicamente ai contribuenti.
Rapporto con il ricorso sussidiario in materia costituzionale
Se un caso particolarmente importante viene negato, solo il contribuente è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 115 LTF). I motivi di ricorso sussidiario in materia costituzionale sono limitati alla violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Tuttavia, conformemente alla prassi del Tribunale federale, il contribuente potrebbe invocare il divieto dell’arbitrio con un ricorso sussidiario in materia costituzionale unicamente se il diritto federale o cantonale concede il diritto al condono. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ciò non è previsto nel caso dell’imposta federale diretta (cfr. cap. 2.2.2.1 più sopra).
Art. 132a (nuovo)
L’articolo 132a stabilisce il diritto transitorio per il procedimento dinanzi al Tribunale federale. Decisioni dei tribunali cantonali di ultima istanza e del Tribunale amministrativo federale in merito al condono pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica non possono quindi essere impugnate dinanzi al Tribunale federale (cfr. del resto spiegazioni qui appresso relative alle disposizioni transitorie di cui agli art. 205d e 207b LIFD).
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
Art. 102 cpv. 4
Dato che tutte le domande di condono dell’imposta federale diretta sono decise dai Cantoni, è possibile sopprimere la CFC e quindi anche abrogare l’articolo 102 capoverso 4.
Art. 103 cpv. 1 lett. e
Questa disposizione consente all’AFC di svolgere la sua funzione di vigilanza. L’AFC può esigere che le vengono comunicate le decisioni di condono (decisioni amministrative, decisioni su reclamo, decisioni su ricorsi amministrativi e decisioni giudiziarie). Questo diritto dell’AFC risulta già dagli articoli 111 capoverso 2 e 112 capoverso 4 LTF. Il completamento dell’articolo 103 capoverso 1 con una lettera e ha lo scopo di rendere completa l’enumerazione effettuata da questa disposizione. In questo modo si garantisce la trasparenza della legge. L’AFC non ha bisogno di farsi comunicare tutte le decisioni di condono. Essa può ad esempio limitarsi a farsi comunicare le decisioni di condono a partire da un determinato importo.