Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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Art. 167 Condizioni

L’articolo 167 LIFD è d’ora in poi provvisto di una rubrica. Dal profilo del contenuto il capoverso 1 corrisponde in ampia misura all’attuale capoverso 1 dell’articolo 167. È invece nuova la precisazione secondo la quale al condono delle multe e dei relativi ricuperi d’imposta vanno poste condizioni particolarmente elevate. Nel caso dei ricuperi d’imposta si tratta spesso di crediti che avrebbero dovuto essere pagati in precedenza in caso di dichiarazione conforme. È la ragione per la quale per ammortare il debito si possono esigere sforzi straordinari anche su più anni. In linea di massima il condono di una multa dovrebbe essere concesso soltanto se nell’ambito dei motivi di condono non si è unicamente in presenza di una mera «situazione di bisogno» nel senso di una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, bensì se l’esistenza economica del contribuente appaia apertamente in pericolo. Alle multe e ai relativi ricuperi d’imposta si applica pertanto una prassi di condono più severa che non sfocia tuttavia in un’esclusione del condono. Si tratta piuttosto di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 167 corrisponde all’articolo 13 dell’ordinanza sul condono dell’imposta. Questa disposizione prevede che non si entri nel merito di domande di condono presentate dopo la notificazione del precetto esecutivo. Essa si prefigge di impedire che il condono dell’imposta venga utilizzato abusivamente come mezzo per guadagnare tempo. Non si può più pretendere l’esecuzione di un condono se dopo fatturazione e diffida l’autorità di incasso ha deciso di percorrere la via esecutiva. Per motivi di trasparenza e perché la conformità con la legge non era incontestata nella prassi, questa disposizione va d’ora in poi elevata a livello di legge. Parti dell’attuale capoverso 2 sono ora recate dall’articolo 167c capoverso 2.

Il nuovo capoverso 3 dell’articolo 167 corrisponde all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza sul condono dell’imposta. Nei casi di imposta alla fonte occorre osservare che il debitore della prestazione imponibile non corrisponde al contribuente (soggetto fiscale) della prestazione imponibile. Soltanto il contribuente stesso può presentare la domanda di condono dell’imposta alla fonte, anche nei casi in cui l’imposta è già stata pagata (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. a ordinanza sul condono dell’imposta). Il contribuente, ad esempio un membro di un’associazione sportiva, deve adempire le condizioni per un condono, ovvero una caduta nel bisogno oppure un grave rigore. I motivi di condono non possono per contro riferirsi alla situazione economica dell’associazione sportiva stessa.

Secondo il capoverso 3 – come finora secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza sul condono dell’imposta – al debitore (sostituto d’imposta) della prestazione imponibile non spetta tale diritto. Di conseguenza, il debitore non è legittimato a presentare una domanda di condono. Al momento del versamento della retribuzione gravata dall’imposta alla fonte, il debitore ha il potere di disporre dell’imposta alla fonte dedotta e svolge pertanto un ruolo di «fiduciario». Per questo motivo la deduzione dell’imposta omessa colpevolmente costituisce una sottrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 175, rispettivamente l’impiego a profitto proprio della ritenuta d’imposta alla fonte è un’appropriazione indebita secondo l’articolo 187. Il termine «contribuente» di cui all’articolo 167 capoverso 1 non comprende il debitore ai sensi del diritto in materia di imposta alla fonte.

Il capoverso 4 reca la norma di delega dell’ordinanza sul condono dell’imposta. La nuova norma di delega è necessaria perché l’ordinanza sul condono dell’imposta