Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Conformemente all’articolo 102 capoverso 2 LIFD, l’AFC deve provvedere a un’applicazione uniforme della stessa legge. Rientra in questo compito anche badare nell’ambito della propria attività di vigilanza affinché i Cantoni giudichino correttamente e in maniera uniforme a livello nazionale le domande di condono dell’imposta federale diretta. Per svolgere il proprio compito di controllo l’AFC deve poter esigere che le vengono comunicate le decisioni di condono (decisioni amministrative e decisioni giudiziarie; art. 103 cpv. 1 lett. e nLIFD). Questo le consente se necessario di adire un’istanza cantonale indipendente dall’amministrazione (art. 167f cpv. 2 nLIFD) e se del caso di appellarsi al Tribunale federale come nella procedura di tassazione. L’AFC può tuttavia fare capo con successo a questo rimedio giuridico soltanto se si tratta di un «caso particolarmente importante» (art. 167f cpv. 4 nLIFD; in merito cfr. qui appresso le spiegazioni relative all’art. 83 lett. m nLTF).
2.3 Possibilità di soluzione esaminate
Sia a livello di imposta federale diretta che di imposte cantonali e comunali è stata esaminata la possibilità di istituire un diritto al condono e di stabilire condizioni uniformi di condono. Nel contempo sono state esaminate le possibilità di armonizzazione a livello nazionale delle competenze, della successione delle istanze e della procedura di condono dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali.
Si era prevista un’unica autorità cantonale che avrebbe deciso in merito al condono dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali. Come istanza di ricorso era stata prevista una sola autorità di ricorso indipendente dall’Amministrazione, seguita dal Tribunale federale nell’ipotesi che avesse dovuto essere esaminata una questione giuridica di importanza fondamentale. A titolo di variante rispetto al Tribunale federale si sarebbe anche potuto istituire il Tribunale amministrativo federale come ultima istanza decisionale.
Questa proposta di legge avrebbe comportato il vantaggio di armonizzare a livello nazionale il numero di istanze e di ridurle a un minimo. Ne sarebbe risultata un’importante semplificazione della procedura di condono dell’imposta. Si sarebbe inoltre evitata in ampia misura una diversità di decisioni tra condono dell’imposta federale diretta e condono dell’imposta cantonale e comunale. L’inconveniente era costituito dal fatto che questa variante avrebbe comportato per i Cantoni notevoli modifiche organizzative, strutturali e giuridiche, circostanza che avrebbe provocato una forte opposizione politica.
Quale alternativa è stata altresì presa in considerazione un’entità minima dell’importo oggetto dell’istanza di condono come condizione di ricorso al Tribunale federale. Rispetto al criterio della «questione giuridica di importanza fondamentale» ciò avrebbe garantito una migliore uniformazione della legislazione in materia di condono e sarebbe stato da accogliere favorevolmente dal punto di vista di una migliore protezione giuridica. D’altro canto questa alternativa avrebbe comportato un maggiore onere per il Tribunale federale.
Tutte le varianti esaminate non sono state ulteriormente seguite perché gli inconvenienti sono stati considerati importanti.