Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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poggia attualmente sull’articolo 102 capoverso 4, disposizione che viene ora abrogata. La legge precisa che d’ora in poi si può prescindere interamente o parzialmente dal condono in presenza di determinati comportamenti indegni di condono. Ulteriori dettagli relativi alle condizioni del condono, al comportamento indegno di condono e alla procedura di condono dovranno essere disciplinati nell’ordinanza sul condono dell’imposta, ancora da rivedere. Sempre nell’ordinanza sul condono dell’imposta ancora da rivedere dovranno per contro essere abrogate le disposizioni concepite su misura per la CFC. L’ordinanza riveduta sul condono dell’imposta continuerà tuttavia a recare disposizioni che già attualmente riguardano non soltanto la CFC, ma anche l’autorità cantonale di condono.
Art. 167a Motivi di esclusione
Per valutare se esiste una situazione di bisogno, ci si basa anzitutto sull’attuale situazione economica. Secondo il diritto vigente l’autorità di condono deve però anche verificare se in passato il contribuente si è volontariamente privato delle proprie fonti di reddito o di elementi della sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1–3 e art. 12 cpv. 2 ordinanza sul condono dell’imposta). Al riguardo, negli ultimi anni si è sviluppata una prassi, che può essere raggruppata sotto il concetto di «condonabilità» (cfr. cpv. 1)18. Con l’enumerazione esemplificata di comportamenti indegni di condono di cui al capoverso 2, questa prassi viene ancorata a livello di legge.
Art. 167b Autorità di condono
Il nuovo articolo 167b capoverso 1 garantisce che l’autorità competente per la decisione sulle domande di condono dell’imposta cantonale giudicherà anche quelle riguardanti l’imposta federale diretta. Si evita in tal modo che la decisione di condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile sia in contraddizione con quella di condono dell’imposta federale diretta.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 6 dell’ordinanza sul condono dell’imposta. Il disciplinamento della procedura rientra in linea di massima nelle competenze delle autorità cantonali. Per questo motivo le disposizioni di procedura finora disciplinate in un’ordinanza dipartimentale sono d’ora in poi stabilite a livello di legge. Ciò concerne anche gli articoli 8 (in parte nuovo all’art. 167c nLIFD), 18 (nuovo all’art. 167d cpv. 1 e 2 nLIFD) e 19 (nuovo all’art. 167e nLIFD) dell’attuale ordinanza sul condono dell’imposta.
Art. 167c Contenuto della domanda di condono
L’articolo 167c riprende parti dell’articolo 167 capoverso 2 del diritto vigente e dell’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza sul condono dell’imposta come pure il contenuto dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza sul condono dell’imposta. Si tratta di un’importante disposizione procedurale da disciplinare a livello di legge.
18 Per quanto riguarda la «condonabilità» cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale federale 2D_54/2011 del 16 febbraio 2012, consid. 3.4, e del Tribunale amministrativo federale A- 1758/2011 del 26 marzo 2012, consid. 2.7 e 3.1.1, nonché la sentenza del Tribunale federale 2P.316/2003 del 19 dicembre 2003, consid. 4.3.