Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2 La proposta di nuovo disciplinamento
2.2.1 Delega integrale di competenza ai Cantoni in ambito di domande di condono dell’imposta federale diretta
I Cantoni dispongono della competenza di tassare e di riscuotere le imposte dirette già in virtù della legislazione in vigore. Ai Cantoni sarà d’ora in poi conferita anche la competenza di giudicare tutte le domande di condono dell’imposta federale diretta, mentre la CFC sarà soppressa. Le autorità cantonali di condono decideranno quindi d’ora in poi in merito alle domande di condono che rientrano attualmente nella competenza della CFC (ossia anche in merito alle domande di condono di 25 000 franchi e più). Il nuovo disciplinamento in materia di competenza si applica a tutte le domande di condono pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge.
2.2.2 Verificabilità delle decisioni di condono
2.2.2.1 Legislazione in vigore
Con l’entrata in vigore della garanzia costituzionale della via giudiziaria (cfr. art. 29a Cost.4) e la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale è stata garantita la protezione giuridica in ambito di condono dell’imposta federale diretta. La competenza decisionale fino ad allora definitiva della CFC e delle autorità cantonali di condono dell’imposta federale diretta è stata soppressa dalla legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) mediante l’abrogazione dell’articolo 167 capoverso 3 LIFD. Dal 1° gennaio del 2007 le decisioni della CFC possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Quanto alle decisioni cantonali di condono dell’imposta federale diretta, dal 1° gennaio 2009 esse possono essere impugnate dinnanzi a un’istanza giudiziaria cantonale di ricorso (cfr. il termine transitorio di 2 anni al massimo concesso ai Cantoni dall’art. 130 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale [LTF]).
Il ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni in materia di condono dell’ultima istanza cantonale non è previsto dalla legislazione in vigore.7 Contro le decisioni in materia di condono dell’imposta dell’ultima istanza cantonale non è neppure ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). È invece ammesso – in linea di massima – il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 LTF); è escluso per mancata legittimazione quanto al merito stesso il solo ricorso per arbitrio, perché il Tribunale federale ritiene che non è dato diritto al condono dell’imposta federale diretta. Sono invece ammesse altre censure costituzionali, segnatamente quelle di natura procedurale.8
4RS 101
5 RS 173.32; cfr. FF 2005 3689, 3747; motivazione: FF 2001 3988 segg. e 4124.
6 RS 173.110
7 Cfr. art. 33 lett. i LTAF; motivazione: FF 2001 3812, 3942
8 Sentenza del Tribunale federale 2D_54/2011 del 16 febbraio 2012, consid. 1, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2D_27/2011 del 26 luglio 2011, consid. 1.