Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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Schema 2: Procedura di condono delle imposte cantonali

Diversamente dal caso dell’imposta federale diretta, in ambito di imposte cantonali (e comunali) è irrilevante se viene presentata una domanda di condono di più o meno di 25 000 franchi per anno fiscale. A seconda dell’importo la decisione di prima istanza può rientrare nelle competenze di un’altra autorità. Nel Cantone dei Grigioni, ad esempio, le competenze sono disciplinate come segue: l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni per gli importi fino a 5000 franchi per richiedente e anno, il Dipartimento delle finanze per gli importi tra 5001 e 50 000 franchi, il Governo per gli importi superiori.

L’iter procedurale è in ampia misura identico a quello dello schema 1.2. Un’eccezione riguarda l’impugnazione delle decisioni dei tribunali amministrativi cantonali. Se il Cantone interessato prevede nella propria legislazione il diritto al condono si può fare capo senza limitazioni al ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Un siffatto diritto al condono dell’imposta esiste ad esempio nel Cantone di Berna (art. 240 cpv. 5 e art. 240b della legge tributaria del 21 maggio 2000 del Cantone di Berna). Nei casi di condono bernesi il Tribunale federale esamina pertanto nel quadro dei ricorsi sussidiari in materia costituzionale se le condizioni del condono dell’imposta sono soddisfatte anche dal profilo materiale.

Istanze 1 a 4 Come nello schema 1.2

5aistanza  Ricorso sussidiario in materia costitu-

zionale al Tribunale federale in caso

di violazione di garanzie procedurali di

diritto costituzionale; oppure

 ricorso sussidiario integrale in materia

costituzionale al Tribunale federale

(in caso di diritto al condono in virtù

della legislazione cantonale)

2.2.2.2 La proposta di nuovo disciplinamento

Tutti i Cantoni conoscono l’istituto del condono delle imposte cantonali e comunali. Dal precedente numero 2.2.2.1 si può desumere che le procedure per l’imposta federale diretta e per le imposte cantonali non sono sovente armonizzate. Questo stato di fatto va modificato, nel senso che in futuro l’autorità competente per condonare l’imposta cantonale deciderà anche in merito al condono dell’imposta federale diretta (art. 167b cpv. 1 nLIFD). In questo modo è possibile evitare, da un canto, che il richiedente debba illustrare e comprovare a più riprese la propria situazione economica e che si debbano esaminare, d’altro canto, fattispecie diverse. Per questo tramite si facilita alle istanze competenti l’adempimento dei loro obblighi di indagine e ai richiedenti l’adempimento del loro obbligo di collaborazione. Questa modifica determina di norma anche decisioni uniformi in ambito di condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile e di LIFD. I Cantoni sono liberi di effettuare congiuntamente o individualmente procedure di condono dell’imposta cantonale o comunale.