Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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nLTF (cfr. le spiegazioni più sopra relative all’art. 83 lett. m nLTF). La legittimazione a ricorrere dell’AFC può già essere fondata sull’articolo 89 capoverso 2 lettera a LTF. Essa è però sancita dalla nLIFD per offrire la migliore trasparenza possibile al richiedente.
Art. 205d e art. 207b
I capoversi 1 degli articoli 205d e 207b stabiliscono l’ordinamento transitorio in ambito di procedura di condono di prima istanza dopo la soppressione della CFC. Il disegno si applica a tutte le domande di condono dell’imposta federale diretta pendenti presso la CFC o presso il Cantone il giorno dell’entrata in vigore della presente legge. L’articolo 205d concerne le domande delle persone fisiche, mentre l’articolo 207b riguarda quelle delle persone giuridiche.
I capoversi 2 degli articoli 205d e 207b concernono l’ordinamento transitorio dinnanzi alle istanze di reclamo, di ricorso amministrativo e di ricorso in materia di diritto amministrativo. Le procedure di reclamo e di ricorso contro le decisioni già prese in prima istanza all’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto anteriore e l’ordinamento anteriore delle competenze. Ci si basa in merito sulla data della decisione. A titolo di esempio i ricorsi pendenti presso il Tribunale amministrativo federale vi sono disbrigati fino alla loro conclusione (cfr. anche le considerazioni ad art. 132a nLTF). Queste limitazioni servono alla certezza del diritto e a una successione coerente delle istanze, nel senso che dall’avvio alla conclusione di una procedura di reclamo o di ricorso sono applicate le medesime norme di diritto procedurale19. Il diritto transitorio prevede delle particolarità per le procedure che al momento dell’entrata in vigore della legge sul condono dell’imposta sono pendenti presso la CFC oppure presso un Cantone per proposta alla CFC. Considerato che è applicabile il diritto procedurale previgente e che dinanzi alla CFC non era possibile alcuna procedura di reclamo, in siffatti casi non è possibile presentare reclamo nemmeno dopo la soppressione della CFC.
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 73 cpv. 1
L’articolo 73 capoverso 1 contiene già una disposizione relativa al ricorso al Tribunale federale che è stata completata. Le decisioni cantonali d’ultima istanza concernenti il condono dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile possono quindi essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l’autorità competente secondo il diritto cantonale e l’AFC (cfr. art. 73 cpv. 2 diritto vigente in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1). L’espressione «secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
19 Cfr. per quanto concerne la medesima struttura per analogia dell’articolo 81 PA: Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 1 segg. ad articolo 81 PA, con ulteriori rinvii, tra l’altro alle disposizioni transitorie dell’articolo 53 capoverso 1 LTAF e dell’articolo 132 capoverso 1 LTF, che presentano la medesima struttura.