Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Art. 167d Diritti e obblighi procedurali del richiedente
I capoversi 1 e 2 stabiliscono i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente. Ciò concerne in particolare gli articoli 109 segg. e 123 segg. Essi sono applicabili per analogia. Questa normativa corrisponde dal profilo materiale all’attuale articolo 18 dell’ordinanza sul condono dell’imposta.
Il capoverso 3 corrisponde in ampia misura all’attuale articolo 167 capoverso 4, disposizione che stabilisce che la procedura di condono è gratuita. La nuova disposizione stabilisce che la sola decisione amministrativa e un’eventuale decisione su reclamo sulla domanda di condono sono gratuite, ciò che corrisponde alla prassi attuale. Il secondo periodo del capoverso 3 consente come finora di addossare interamente o parzialmente le spese al richiedente che ha presentato una domanda manifestamente infondata. Questo secondo periodo del capoverso 3 corrisponde materialmente all’attuale secondo periodo dell’articolo 167 capoverso 4.
Art. 167e Mezzi d’indagine dell’autorità di condono
Questa disposizione corrisponde dal profilo materiale all’attuale articolo 19 dell’ordinanza sul condono dell’imposta. In questo senso l’autorità di condono può ad esempio utilizzare ulteriormente i seguenti mezzi di informazione: esigere informazioni, consultare i libri contabili e richiedere la presentazione di giustificativi (cfr. art. 123 cpv. 2 e 126 cpv. 2).
Art. 167f Rimedi giuridici
Conformemente al capoverso 1 le autorità da adire per la domanda di condono dell’imposta cantonale e per quella del condono dell’imposta federale diretta non possono essere scisse. Se per il condono dell’imposta cantonale un Cantone prevede ad esempio una procedura di reclamo oppure una procedura di ricorso interna all’Amministrazione, questa vale anche per il condono dell’imposta federale diretta. In questo modo, entrambe le procedure – che riguardano in ampia misura le medesime fattispecie e le medesime questioni giuridiche – vengono sbrigate dalle medesime autorità.
Secondo il capoverso 2 le autorità competenti ai sensi del diritto cantonale e l’AFC possono adire un’istanza indipendente dall’Amministrazione se non sono d’accordo con le decisioni relative all’imposta federale diretta.
L’AFC è pertanto posta nelle condizioni di svolgere il suo compito di vigilanza e di perseguire in ambito di LIFD una giurisprudenza uniforme a livello svizzero. Dato che il Tribunale federale è previsto come ultima istanza, i Cantoni devono istituire tribunali superiori (cfr. art. 86 cpv. 2 LTF).
Il capoverso 3 dichiara applicabili per analogia le disposizioni di procedura degli articoli 132–135 e 140–145 LIFD. Si raggiunge così in ampia misura l’applicazione dei medesimi principi procedurali alle procedure di tassazione e di condono ai sensi della LIFD.
Conformemente al capoverso 4 il richiedente, l’autorità competente ai sensi del diritto cantonale e l’AFC possono interporre un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ne è tuttavia condizione che si tratti di un caso particolarmente importante. La limitazione del diritto di ricorso discende dall’articolo 83 lettera m