Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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1 Obiettivo della revisione
Secondo la legislazione in vigore le domande di condono dell’imposta federale diretta sono giudicate dai Cantoni oppure dalla Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC), a condizione che la domanda di condono riguardi un importo di imposta di almeno 25 000 franchi all’anno. Questo dualismo va eliminato, nel senso che in futuro la medesima autorità cantonale esaminerà sia le domande di condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile, sia quelle di condono dell’imposta federale diretta.
2 Principi del disegno
2.1 Situazione iniziale
Conformemente all’articolo 102 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) la CFC è composta di un rappresentate della Confederazione, di un rappresentate dei Cantoni e di un presidente (risp. vicepresidente) designato dal Tribunale federale. Essa decide alla maggioranza dei tre membri che la compongono. Le attività di segreteria sono disbrigate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L’articolo 102 capoverso 4 LIFD costituisce la base legale dell’ordinanza del 19 dicembre 19942 del Dipartimento federale delle finanze (DFF) concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell’imposta). La CFC decide sulle domande di condono dell’imposta federale diretta di almeno 5000 franchi all’anno se la domanda è stata presentata prima del 1° luglio 2009 (art. 29 ordinanza sul condono dell’imposta). Le domande presentate successivamente sono giudicate dalla CFC a condizione che vertano su almeno 25 000 franchi per anno fiscale (art. 4 cpv. 1 ordinanza sul condono dell’imposta nella versione del 2 giugno 2009). Le autorità cantonali di condono giudicano le altre domande di condono. L’articolo 167 LIFD e l’ordinanza sul condono dell’imposta disciplinano le condizioni del condono e i principi della procedura di condono.
Nel quadro del Programma di sgravio 2004 (PSg 04) il Consiglio federale ha parimenti sottoposto al Parlamento, con il suo messaggio3, un piano di rinuncia a determinati compiti dell’Amministrazione federale. Con decreto del 13 aprile 2005 il Consiglio federale ha deciso l’attuazione del catalogo di misure. Una siffatta misura, da attuare da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Un primo passo in questa direzione è stato attuato con la succitata modifica del 2 giugno 2009 dell’ordinanza sul condono dell’imposta, che ne aumenta il limite da 5000 a 25 000 franchi. I risparmi a livello di effettivi di personale vincolati al piano di rinuncia a determinati compiti dell’Amministrazione sono già stati realizzati.
1 RS 642.11
2 RS 642.121
3 FF 2005 659