Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/44: Programma di gestione delle scorie e applicazione delle raccomandazioni delle perizie e dei pareri concernenti la prova dello smaltimento · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Situazione

risultati della verifica. Il Rapporto sull'applicazione delle raccomandazioni concernenti la prova dello smaltimento deve essere presentato al Consiglio federale ma non all'Assemblea federale.

1.2 Basi giuridiche

Le disposizioni di legge sul programma di gestione delle scorie sono definite all'articolo 32 della legge federale del 12 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) e all'articolo 52 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11).

La richiesta di un rapporto sull'applicazione delle raccomandazioni formulate nelle perizie e nei pareri concernenti la prova dello smaltimento delle scorie altamente radioattive si trova nella decisione del Consiglio federale relativa alla prova dello smaltimento del 28 giugno 2006.

1.2.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare

Art. 32 Programma di gestione delle scorie

1 Le persone soggette all’obbligo di smaltimento elaborano un programma di gestione delle scorie. Il programma contiene parimenti un piano di finanziamento che copre il periodo sino alla messa fuori servizio degli impianti nucleari. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il programma dev’essere elaborato

2

L’autorità designata dal Consiglio federale esamina il programma. Il Dipartimento lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

3

L’autorità designata dal Consiglio federale vigila sull’osservanza del programma.

4

Le persone soggette all’obbligo di smaltimento adeguano periodicamente il programma alle mutate circostanze.

5

Il Consiglio federale informa regolarmente l’Assemblea federale sullo stato del programma.

1.2.2 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare

Art. 52 Programma di smaltimento delle scorie (ovvero gestione delle scorie)

1

Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento delle scorie indica nel relativo programma quanto segue:

a. la provenienza, il genere e la quantità delle scorie radioattive;

b. i necessari depositi in strati geologici profondi, compreso il concetto per la loro progettazione;

c. l’attribuzione delle scorie ai depositi in strati geologici profondi;

d. il piano operativo per la realizzazione dei depositi in strati geologici profondi;

e. la durata e la capacità richiesta del deposito intermedio centralizzato e di quello decentralizzato;

f. il piano di finanziamento per i lavori di smaltimento delle scorie sino alla messa fuori servizio dell’impianto nucleare, con informazioni circa:

1. i lavori da effettuare;

2. l'ammontare dei costi;

3. il modo di finanziamento;

g. la concezione in materia di informazione.

2 Chi è soggetto all’obbligo di smaltimento deve adeguare il programma ogni cinque anni.

3 L'IFSN e l’Ufficio federale sono competenti per la verifica e la sorveglianza del rispetto del programma.