Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 20 pagine

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Art. 2 Lavoratori

Nei capoversi 1-3 si propone un adeguamento linguistico, che concerne solo il tedesco, per migliorare la comprensibilità.

Il capoverso 3 prevede l'assoggettamento alla LDL anche per il personale di ditte esterne che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario. Il personale di questa categoria è definito nell'ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Secondo il nuovo capoverso 4, oltre al personale amministrativo con un rapporto d'impiego di diritto pubblico, dal campo d'applicazione della LDL è escluso il personale amministrativo titolare di un contratto di diritto privato.

Mentre al personale amministrativo titolare di un contratto di diritto pubblico si applica la normativa pertinente, è necessario specificare che a quello con un contratto di diritto privato si applicherà la legge sul lavoro (LL).

Il capoverso 6 esclude dal campo d'applicazione della LDL i lavoratori con meno di 18 anni (giovani).

Art. 3 Giorno di lavoro

La modifica della disposizione è necessaria per tener conto degli adeguamenti volti a differenziare il turno di riposo tra i turni di servizio dal turno di riposo prima di un giorno di riposo (quest'ultimo turno è chiamato ora «tempo di riposo»).

Art. 4 Orario di lavoro

Il capoverso 2 viene stralciato poiché il cosiddetto «tempo di presenza» senza prestazione lavorativa sul posto di lavoro può essere disciplinato mediante ordinanza. Le imprese hanno ottimizzato l'impiego del personale con una serie di misure in virtù delle quali i tempi di presenza non sono più un elemento determinante. L'estensione della durata media dell'orario di lavoro giornaliero come conseguenza di tempi di presenza lunghi, ad esempio in passato nel servizio di guardabarriere, non è più necessaria.

L'aggiunta del capoverso 4 crea una base legale che, tenendo conto dell'evoluzione del contesto, permette di prolungare la durata massima del lavoro. L'attuale ordinanza contiene disposizioni che non sono del tutto in linea con la legge. La possibilità di prolungare la durata massima del lavoro nei singoli turni di servizio deve continuare ad essere limitata a motivi legati ai tempi di viaggio. In questo modo vengono mantenuti i limiti massimi finora applicati per le attività effettivamente rilevanti per la sicurezza.

Il capoverso 5 crea la base legale per disciplinare in modo più comprensibile e chiaro nell'ordinanza i supplementi di tempo e i tempi di lavoro senza prestazione lavorativa.

Art. 4b (nuovo) Servizio di picchetto

L'articolo crea la base legale per il disciplinamento del servizio di picchetto a livello di ordinanza.