Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 20 pagine

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Art. 4c (nuovo) Giorni di compensazione

Questa disposizione crea la base legale per disciplinare i giorni di compensazione a livello di ordinanza.

Art. 6 Turno di servizio

La riformulazione proposta serve a chiarire le modalità di applicazione. L'effetto delle disposizioni vigenti resta invariato.

Art. 7 Pause

Il capoverso 1 precisa che le pause per il pasto possono essere effettuate non solo a domicilio ma anche sul luogo di servizio. Questa precisazione tiene conto del fatto che oggi i lavoratori rientrano sempre meno a domicilio per la pausa pranzo.

Le modifiche apportate ai capoversi 2 e 3 creano la base legale che disciplina l'attuazione a livello di ordinanza intesa a soddisfare l'esigenza di maggiore flessibilità espressa dalle imprese per adeguarsi ai futuri sviluppi del mondo del lavoro. Al contempo si ammettono disposizioni che rispondano meglio alle esigenze di singole categorie di imprese (ferrovie di montagna, imprese di navigazione, autolinee).

A seguito delle nuove disposizioni sui supplementi di tempo e sul tempo di lavoro senza prestazione lavorativa (cfr. anche commento all'articolo 4), l'obbligo di computare il supplemento per le pause come tempo di lavoro non è più stabilito nella legge. Questo punto verrà disciplinato dall'ordinanza.

Il capoverso 4 modificato fissa anche la durata massima dell'interruzione del lavoro, mentre il nuovo capoverso 5 permette di concedere pause e interruzioni di lavoro nello stesso turno di servizio per lasciare alle imprese una certa flessibilità nella definizione dei piani di servizio. La durata ininterrotta del lavoro non può eccedere cinque ore. In linea di massima il lavoro dev'essere interrotto da pause. Il capoverso 4 prevede la possibilità di attribuire, anziché una pausa, un'interruzione del lavoro (più breve) a condizione che il turno di servizio non ecceda nove ore. Il turno di servizio comprende anche le pause. Se è prevista un'interruzione dopo poco più di cinque ore di lavoro, la durata del turno di servizio è limitata a nove ore anche se in più viene concessa una pausa. Diversamente dalle interruzioni del lavoro, le pause possono servire a consumare un pasto normale. L'attuale disciplinamento garantisce che se il lavoratore non può consumare un pasto normale poiché gli viene concessa solo un'interruzione del lavoro, il turno di servizio termini al più tardi dopo nove ore. Nel caso in cui siano concesse anche pause, occorre fare in modo che la durata del servizio senza possibilità di consumare un pasto normale sia limitata. Il nuovo capoverso 5 limita tale durata a otto ore fermo restando che la durata del turno non può superare dieci ore.

Art. 8 Turno di riposo

La riformulazione proposta serve a chiarire le modalità di attuazione. L'effetto delle disposizioni vigenti resta invariato.