Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 20 pagine

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Art. 14 cpv. 1 e 2

Il testo tedesco è stato riformulato per tener conto della parità di genere.

Art. 16

Abrogato

Art. 17 Protezione speciale (nuova rubrica)

Il testo tedesco è stato riformulato per tener conto della parità di genere.

Art. 18 cpv. 2

Il testo tedesco è stato riformulato per tener conto della parità di genere.

Art. 19

Il testo tedesco è stato riformulato per tener conto della parità di genere.

Art. 20

Il testo tedesco è stato riformulato per tener conto della parità di genere.

Art. 21 Deroghe alle prescrizioni legali

La base legale del capoverso 1, in virtù della quale il Consiglio federale può autorizzare mediante ordinanza deroghe alle disposizioni della LDL, si riferisce a singole imprese o categorie di imprese. Attualmente però le deroghe introdotte riguardano sempre più determinati gruppi di lavoratori all'interno di un'azienda (ad es. servizio costruzioni). Fino a poco tempo fa, l'unica deroga per singole imprese prevista concerneva la Posta Svizzera. Con l'entrata in vigore della revisione della legge

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federale sull'organizzazione delle poste del 17 dicembre 2010 (LOP) la Posta Svizzera è stata esclusa dal campo d'applicazione della LDL. La possibilità di autorizzare deroghe per singole imprese, non più necessaria, è stata modificata a favore di singoli gruppi di lavoratori. Si crea così la base giuridica che permette di autorizzare deroghe per determinati gruppi di lavoratori.

Art. 21 cpv. 2bis(nuovo)

La LDL autorizza varie deroghe in caso di forza maggiore o di perturbazione dell'esercizio. Finora, solo le imprese direttamente interessate dall'evento potevano avvalersi di questa possibilità, preclusa invece alle altre imprese incaricate, ad esempio i

8 RS 783.1