Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 20 pagine

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Attualmente, le ditte esterne sono sottoposte alla legge sul lavoro. La LDL prevede l'assoggettamento unicamente per le parti di impresa attive nei trasporti pubblici. Se la richiesta formulata dai lavoratori venisse soddisfatta, le ditte esterne dovrebbero rispettare la LDL quando intervengono nella zona dei binari e la LL quando intervengono al di fuori di essa. Si creerebbero inoltre incertezze riguardo all'autorità di vigilanza competente nel singolo caso.

La richiesta è motivata dal desiderio di garantire un livello di sicurezza uniforme. Il Consiglio federale tiene conto di questa richiesta in quanto, a prescindere dell'appartenenza all'impresa, assoggetta alla LDL tutte le attività rilevanti per la sicurezza svolte in ambito ferroviario. In questo modo si garantisce che le ditte esterne sottostiano alla LDL per le attività rilevanti per la sicurezza ma non per le altre. Le imprese ferroviarie sostengono questa linea.

Nuovo disciplinamento dei tempi di viaggio per recarsi sul luogo di impiego fuori sede

L'Ufficio federale competente ha sollevato la questione se fosse opportuno introdurre nuove disposizioni sui tempi di viaggio per recarsi sui luoghi di servizio fuori sede.

Le imprese ritengono che non vi sia motivo di inserire nella legge una disposizione di questo tipo, ma che nulla impedisca di farlo. In una controversia con l'UFT, il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'interpretazione secondo cui il tempo supplementare necessario per raggiungere il luogo di servizio fuori sede va considerato tempo di lavoro.

I lavoratori sono contrari a inserire nella legge una disposizione su tale argomento, in quanto questa potrebbe risultare pregiudizievole. Ritengono che la decisione del Tribunale amministrativo federale sulla questione del computo dei tempi di viaggio riguardi unicamente l'aspetto della protezione dei lavoratori, dato che un tempo di trasferta uguale o inferiore al tempo normalmente impiegato non incide sulla salute dei lavoratori. La questione dell'indennizzo per la disponibilità del lavoratore a recarsi in una sede diversa da quella in cui svolge normalmente la propria attività resta aperta. Se nella legge verrà inserita una disposizione in tal senso e la situazione giuridica cambierà profondamente, molto probabilmente non sarà più possibile disciplinare la questione dell'indennizzo in modo più equilibrato.

Viste queste premesse, il Consiglio federale rinuncia a inserire nella legge una disposizione sui tempi di viaggio per raggiungere luoghi di servizio fuori sede. La disposizione attuale garantisce la protezione dei lavoratori e la sicurezza. Le altre questioni non sono oggetto della LDL.

Disposizioni minime per le convenzioni sul servizio di picchetto

I lavoratori hanno chiesto di completare la LDL con disposizioni minime in modo da stabilire i punti da disciplinare nella convenzione sul servizio di picchetto.

Le imprese hanno fatto notare che anche il servizio di picchetto è soggetto a cambiamenti costanti e che le esigenze dei singoli settori sono troppo diverse per poter essere soddisfatte con disposizioni uniformi.

Con l'introduzione dell'obbligo di concludere una convenzione, i lavoratori godono già di una buona posizione negoziale per far valere i punti fondamentali. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a inserire ulteriori disposizioni concrete sul contenuto delle convenzioni sul servizio di picchetto.