Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 20 pagine

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Nuovo calcolo della durata media del turno di servizio

L'Ufficio federale competente ha proposto di rinunciare alla disposizione relativa alla durata media del turno di servizio inserendo al suo posto una disposizione che preveda in linea di massima il turno di servizio vigente di almeno 12 ore e il mantenimento della possibilità di estenderlo una sola volta a 13 ore per settimana lavorativa.

Le imprese sostengono questa proposta, ma vorrebbero aumentare la durata massima dei turni di servizio.

I lavoratori temono che la rinuncia comporti un aumento generalizzato della durata dei turni di servizio e auspicano che questa resti contenuta.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a un adeguamento mantenendo la disposizione vigente.

Rinuncia al calcolo della durata media del turno di riposo e turni di riposo fuori domicilio

Anche nel caso dei turni di riposo l'Ufficio federale competente ha proposto di rinunciare alla disposizione sul calcolo della durata media, inserendo al suo posto una disposizione che preveda in linea di massima il turno di riposo vigente di almeno 12 ore e il mantenimento della possibilità di ridurlo una sola volta a 11 ore per settimana lavorativa. Questa modifica non precluderebbe la possibilità di prevedere turni di riposo ridotti fino a nove ore.

Se da un lato le imprese sarebbero favorevoli alla rinuncia al calcolo della durata media del turno di riposo, dall'altro vorrebbero aumentare il numero autorizzato di turni di riposo ridotti.

I lavoratori sono contrari a un aumento dei turni di riposo ridotti, adducendo che bisognerebbe piuttosto prendere in considerazione un aumento della durata del turno di riposo, in quanto negli ultimi anni le sollecitazioni e lo stress per il personale dei trasporti pubblici sono fortemente aumentati.

I lavoratori hanno chiesto di precisare la disposizione che fissa le condizioni alle quali è ammesso un turno di riposo fuori domicilio. La disposizione attuale è formulata in modo troppo vago.

Le imprese ritengono superflua la modifica inizialmente proposta. La disposizione è chiara e già oggi i turni di riposo che i lavoratori possono essere chiamati ad assolvere fuori domicilio sono pochissimi.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale rinuncia a disposizioni più dettagliate in materia.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

A livello europeo la direttiva 2003/88/CE definisce le condizioni quadro per determinati aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Le direttive settoriali stabili-