Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/122: Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Attuazione della mozione Lombardi (12.3637): «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» · 21 pagine

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4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione federale la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. A tal proposito, si attiene al principio della libertà economica (art. 94 Cost.).

Il commercio al minuto è un’attività economica privata (art. 95 Cost.). La Confederazione è quindi autorizzata a disciplinare gli orari di apertura delle imprese del settore. Il progetto di legge serve inoltre alla realizzazione del mercato interno in quanto contribuisce a eliminare le distorsioni della concorrenza causate dalle differenti normative cantonali che regolano gli orari di apertura. La regolamentazione da parte della Confederazione degli orari di apertura delle aziende del commercio al minuto costituisce una restrizione della libertà economica conforme al diritto fondamentale. Questa restrizione è giustificata da un interesse pubblico - la salvaguardia della tranquillità e dell’ordine pubblico - ed è proporzionata.

Avvalendosi della sua competenza di regolamentazione degli orari di apertura dei negozi nel settore del commercio al minuto, la Confederazione introduce una deroga alle disposizioni cantonali in materia. La legge proposta non è una normativa federale esaustiva, ma si limita a definire uno standard minimo a livello nazionale. L’articolo 2 capoverso 3 prevede la possibilità per i Cantoni di fissare orari di apertura più lunghi.

La soluzione adottata tiene conto anche del principio di sussidiarietà sancito all’articolo 43a capoverso 1 Cost. Lo standard minimo previsto dalla legge contribuisce a creare uno spazio economico unico, mentre la possibilità di prevedere orari di apertura prolungati prende in considerazione i diversi interessi cantonali.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Il progetto di legge non presenta punti in comune diretti con gli impegni internazionali della Svizzera.

4.3 Forma dell’atto

Il progetto di legge prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto e che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il progetto di legge prevede la restrizione di diritti costituzionali e definisce diritti e doveri delle persone.

4.4 Delega di competenze legislative

Il progetto di legge non prevede la delega di competenze legislative.

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