Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/122: Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Attuazione della mozione Lombardi (12.3637): «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» · 21 pagine
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Titolo e ingresso
Il titolo indica che la normativa si applica agli orari di apertura dei negozi, intendendo quelli del commercio al minuto.
L’ingresso rimanda all’articolo 95 della Costituzione federale (Cost.)8 che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata (cpv. 1) e di creare uno spazio economico svizzero non discriminante (cpv. 2).
Art.1 Oggetto e campo di applicazione
La presente legge disciplina gli orari di apertura consentiti sul territorio svizzero per le aziende del commercio al minuto (cpv. 1). Per «azienda del commercio al minuto» si intende un locale commerciale (fisico) che offre prodotti in vendita. La mozione Lombardi chiede espressamente l’armonizzazione degli orari di apertura per il commercio al minuto. Il campo di applicazione della legge non copre quindi le imprese di servizi come i parrucchieri o i solarium, i cui orari di apertura sono disciplinati a livello cantonale. I locali commerciali che offrono sia merce in vendita sia prestazioni di servizi (p. es. le autofficine o i negozi di sport) vanno considerati aziende del commercio al minuto quando la vendita costituisce l’attività principale.
Conformemente a quanto richiesto dal Parlamento (mozione Lombardi), i giorni festivi cantonali sono esclusi dal campo d’applicazione (cpv. 2). Gli orari di apertura nei giorni festivi dipendono quindi esclusivamente dal diritto cantonale. Nei giorni festivi ai sensi della LANeg sono compresi gli otto giorni festivi all’anno al massimo che i Cantoni possono parificare alla domenica in virtù dell’articolo 20a capoverso 1 LL. Anche gli altri giorni festivi cantonali, disciplinati solamente dal diritto cantonale, rientrano nell’eccezione prevista all’articolo 1. Non vi rientrano invece i giorni non lavorativi, presenti in diversi Cantoni, poiché non si tratta di giorni festivi ai sensi di legge nonostante l’amministrazione e numerose aziende rimangano chiuse.
Art. 2 Orari d’apertura
Il progetto preliminare di legge si basa sulle esigenze concrete poste dalla mozione Lombardi e riguarda gli orari di apertura delle aziende del commercio al minuto. I negozi possono essere aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19 (cpv. 1). Il 24 dicembre è equiparato al sabato, se cade in un giorno feriale (cpv. 2). Ne consegue che i negozi devono chiudere alle 19. Queste norme costituiscono uno standard minimo che permette ai Cantoni di stabilire orari di apertura più lunghi (cpv. 3). La normativa attualmente in vigore in diversi Cantoni, come Zurigo e Argovia, non viene messa in discussione.
La normativa federale specifica relativa all’impiego dei lavoratori nei punti di vendita degli aeroporti, delle stazioni e delle stazioni di servizio (art. 27 cpv. 1ter e 1 quater LL9) non viene toccata dal progetto di legge, dato che gli orari di apertura dei negozi disciplinati in quest’ultimo non riguardano né la notte né la domenica.
8
RS 101
9 quater
Si veda il testo dell’art. 27, cpv. 1 LL, non ancora in vigore, nel FF 2012 8487.