Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/122: Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Attuazione della mozione Lombardi (12.3637): «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» · 21 pagine
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1.4 Confronto con il diritto dei Paesi limitrofi
Nel quadro della discussione sugli orari di apertura dei negozi in Svizzera riveste grande interesse studiare la normativa in materia dei Paesi limitrofi. Viste le ridotte dimensioni della Svizzera, i consumatori svizzeri possono agevolmente recarsi a fare acquisti oltreconfine, occasionalmente o con una certa regolarità (si veda anche il capitolo 3.3.2 sul turismo degli acquisti). La questione della liberalizzazione degli orari di apertura non può tuttavia essere esaminata senza considerare al tempo stesso la normativa sul lavoro in vigore in ogni Paese (per la Svizzera si veda il capitolo «Impiegati del commercio al dettaglio» al punto 3.3.1).
A livello europeo non esiste alcuna prescrizione riguardo agli orari di apertura dei negozi del commercio al minuto. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, diversi Paesi hanno abrogato le proprie leggi sugli orari di apertura, ritenendo oramai obsolete le disposizioni degli ordinamenti nazionali sulla protezione dei lavoratori.
In Germania gli orari di apertura dei negozi sono disciplinati da una legge federale in vigore dal 28 novembre 1956, la Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG). La versione in vigore autorizza l’apertura tra le 6 e le 20 dal lunedì al sabato e mantiene la chiusura domenicale e nei giorni festivi. La legge prevede anche eccezioni per le farmacie, le stazioni di servizio e i negozi nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. A seguito della riforma del federalismo avvenuta nel 2006, la competenza in materia di orari di apertura dei negozi è stata attribuita ai Länder. Tecnicamente la legge federale rimane in vigore, ma i Länder possono ora decidere liberamente gli orari di apertura dei negozi situati sul loro territorio. Questa nuova ripartizione delle competenze genera normative molto diverse da un Land all’altro: mentre per esempio la Baviera non ha emananto alcuna legge speciale e mantiene le condizioni sancite dalla legge federale, altri Länder hanno liberalizzato gli orari. Ne risulta che a Berlino o nel Baden-Württemberg, confinante con la Svizzera, i negozi possono essere aperti 24 ore su 24, dal lunedì al sabato. I lavoratori godono di una protezione a livello legislativo che limita gli effetti negativi di questa liberalizzazione sulle loro condizioni di lavoro. Secondo l’articolo 87 capoverso 1 numeri 2 e 3 della Betriebsverfassungsgesetz, gli orari di lavoro e l’aumento temporaneo del carico lavorativo devono essere oggetto di una procedura di codecisione con il comitato d’impresa. Una modifica del contratto sotto forma di disdetta per modifica deve essere socialmente giustificata secondo la Kündigungsschutzgesetz (necessaria al buon funzionamento dell’azienda, proporzionata e accettabile per il lavoratore). La durata legale del lavoro è di otto ore al giorno (settimana di 40 ore su 5 giorni o 48 ore su 6 giorni). Il commercio al minuto è disciplinato nell’ambito di contratti collettivi a livello dei singoli Länder e, nella maggior parte dei casi, prevede tra le 37 e le 38 ore lavorative.
In Francia non esiste una normativa degli orari di apertura per il commercio al minuto; la protezione dei lavoratori è però sancita nel Code du travail. La durata del lavoro non deve superare le 10 ore effettive al giorno e le 48 ore a settimana. Tuttavia, la durata legale del lavoro effettivo per i dipendenti è fissata a 35 ore per settimana civile. Conformemente alla Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire del 12 luglio 2001, la durata effettiva del lavoro settimanale calcolata su un periodo qualsiasi di 12 settimane consecutive non può superare le 42 ore. Il dipendente deve anche beneficiare di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, che corrisponde solitamente alla domenica. Nel commercio al minuto il riposo settimanale può iniziare la domenica alle 13 e il lavoro notturno va dalle 21 alle 6.
In Italia, per combattere la crisi, il 1° gennaio 2 012 è stato varato un pacchetto di misure comprendente anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Da allora tutti i commercianti possono decidere liberamente gli orari di apertura, senza richiedere autorizzazioni, 24 ore su 24, domeniche comprese. Il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 fissa un tempo di lavoro normale di 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere un limite settimanale inferiore. La legislazione non contempla un limite giornaliero per il lavoro ma precisa che il dipendente deve beneficiare di un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Il lavoro notturno va da mezzanotte alle 5 di mattina.