Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/122: Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Attuazione della mozione Lombardi (12.3637): «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» · 21 pagine

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In Austria gli orari di apertura dei negozi sono disciplinati da una legge federale, la Öffnungszeitengesetz (ÖZG), che autorizza l’apertura degli esercizi commerciali dalle 6 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 6 alle 18 il sabato. Per le panetterie, le regioni turistiche, le stazioni di servizio e i negozi delle stazioni ferroviarie sono previste normative speciali. Il tempo di lavoro è disciplinato nella Arbeitszeitgesetz (AZG), che fissa il limite massimo giornaliero a otto ore e quello settimanale a 40 ore. Il dipendente deve disporre di un riposo settimanale di almeno 36 ore. Il lavoro notturno è compreso fra le 22 e le 5. La legge prevede una disposizione speciale per il personale del settore vendita e commercio, in relazione con la ÖZG. La durata normale del lavoro settimanale per questi dipendenti può arrivare a 44 ore su un periodo di riferimento di 4 settimane, a condizione che la durata media del lavoro settimanale su questo periodo non superi le 40 ore o la durata normale del lavoro fissata dal contratto collettivo. Nel contratto collettivo può essere autorizzato un prolungamento del periodo di riferimento. Il tempo di lavoro giornaliero non deve superare le nove ore.

In questi quattro Paesi i negozi non sfruttano tutta la fascia oraria autorizzata. Alcuni centri commerciali e negozi di alimentari vicini alla frontiera con la Svizzera7 aprono fra le 8 e le 9 e chiudono fra le 19.30 e le 22 dal lunedì al sabato (ad eccezione di Dornbirn, in Austria, dove i negozi chiudono prima rispetto a quelli delle altre città prese per il confronto). L’effetto degli orari di apertura degli esercizi commerciali sulle condizioni lavorative degli impiegati del commercio al minuto dipende dalla regolamentazione in materia di lavoro di ogni Paese e dall’esistenza di contratti collettivi.

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Weil am Rhein e Lörrach per la Germania; Saint-Louis, Mulhouse e Epagny per la Francia; Domodossola per l’Italia e Dornbirn per l’Austria.

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