Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/122: Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Attuazione della mozione Lombardi (12.3637): «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» · 21 pagine

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regioni periferiche»), accolta dal Consiglio nazionale il 25 settembre 2013 e che sarà trattata a breve dal Consiglio degli Stati. Quest’ultima incarica il Consiglio federale di modificare la legislazione sul lavoro per i negozi di prossimità situati in aree periferiche al fine di permettere l’impiego di personale la domenica e nei giorni festivi.

Il Consiglio federale ha proposto di respingere queste due mozioni poiché le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale devono continuare a essere ammesse in modo molto restrittivo. La LL persegue la protezione della salute dei lavoratori, il cui fulcro è costituito dal divieto di lavoro notturno e domenicale.

1.1.5 Normativa attuale

Oggi, data la mancanza di una regolamentazione federale in materia, gli orari di apertura dei negozi sono disciplinati dal diritto cantonale. La legislazione federale sul lavoro, che disciplina l’impiego dei lavoratori, deve essere rispettata. In molti Cantoni non esiste alcuna normativa concernente le ore di apertura dei negozi, oppure gli orari di apertura sono disciplinati a livello comunale (per maggiori dettagli si vedano il punto 3.2 e gli allegati). La nuova legislazione federale deve quindi tenere conto delle diverse situazioni cantonali, senza limitare il margine di manovra dei Cantoni che hanno scelto una liberalizzazione completa degli orari di apertura. Inoltre, come richiede la mozione, non si tratta d’imporre un’armonizzazione totale delle ore di apertura ai Cantoni più restrittivi in materia, ma di offrire a tutti i commercianti svizzeri lo stesso quadro temporale per l’apertura del proprio esercizio commerciale.

1.2 Normativa proposta

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una legge in cui si definisca una fascia temporale nazionale per l’apertura dei negozi del commercio al minuto. A tal fine non si modificherà la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI)5, come proposto nella mozione, ma si procederà alla redazione di una nuova legge. In effetti, poiché la LMI fissa principi generali, è più appropriato sancire disposizioni particolari per un settore specifico - nella fattispecie il commercio al minuto - in un nuovo testo di legge, permettendo anche di prevedere un margine di manovra per i Cantoni.

La nuova legge sugli orari di apertura dei negozi (LANeg) non comporta alcuna modifica della LL. Mentre la LL fissa i limiti per il lavoro diurno e serale per l’impiego dei lavoratori senza autorizzazione (tra le 6 e le 23) e disciplina in dettaglio anche i tempi di riposo, la LANeg, chiaramente, non riguarda né il lavoro serale, né quello notturno e domenicale.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La formulazione della mozione Lombardi è stata precisata nel corso dei dibattiti parlamentari e lascia poco margine di manovra sul contenuto della legge. Quest’ultima fissa l’apertura autorizzata dei negozi dalle 6 alle 20 in settimana e dalle 6 alle 19 il sabato, orario che resta entro i limiti del lavoro diurno definito nella LL. La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha discusso dell’eventualità di fissare l’orario di chiusura del sabato alle 18 anziché alle 19 come proposto nella mozione6. Questa proposta è stata però respinta con 14 voti contro 8. Infine, le due Camere hanno approvato l’esclusione dalla normativa dei giorni festivi fissati a livello cantonale.

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RS 943.02

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V. « Bulletin officiel » della seduta del Consiglio nazionale del 7 marzo 2013, disponibile su: http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4907/399914/f_n_4907_399914_400160.htm.

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