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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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mente lo Stato richiesto e quest’ultimo sospende il procedimento in attesa della decisione dell’istanza preposta. Tuttavia, se lo Stato richiedente lo domanda, esso adotta dei provvedimenti conservativi in vista del recupero. Lo Stato richiesto può anche essere informato di tale procedimento da qualsiasi persona interessata. Dopo la ricezione di questa informazione, lo Stato richiesto consulta se del caso lo Stato richiedente al riguardo.
3. Non appena definitivamente deciso in merito al procedimento presentato, lo Stato richiesto o, a seconda dei casi, lo Stato richiedente notifica all’altro Stato la decisione adottata e i suoi effetti sulla domanda di assistenza.
Capitolo 5 Disposizioni speciali
Art. 24 Attuazione della Convenzione
1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell’attuazione della presente Convenzione tramite le rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire in loro vece. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione.
2. Se lo Stato richiesto ritiene che l’applicazione della presente Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si concertano e si sforzano di risolvere la situazione per via di amichevole composizione.
3. Un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti sorveglia, sotto l’egida dell’OCSE, l’attuazione della Convenzione e i suoi sviluppi. A tal fine, esso raccomanda qualsiasi misura suscettibile di contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, l’organo di coordinamento costituisce un forum per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda di rivedere la Convenzione o di modificarla. Gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione potranno farsi rappresentare nelle riunioni dall’organo di coordinamento a titolo di osservatori.
4. Ogni Parte può invitare l’organo di coordinamento ad esprimere un parere sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
5. Se sorgono difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di queste Parti si sforzano di risolvere la situazione per via di amichevole composizione. La decisione è comunicata all’organo di coordinamento.