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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso uno dei Depositari.
2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Per ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o per ogni Paese membro dell’OCSE che si esprimerà in un secondo tempo in merito al suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
4. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o Paese membro dell’OCSE che diventa Parte della Convenzione dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della presente Convenzione, aperto alla firma il 27 maggio 2010 (di seguito « Protocollo del 2010 »), è Parte della Convenzione come emendata da tale Protocollo, tranne se esprime un’intenzione differente mediante una notifica scritta indirizzata a uno dei Depositari.
5. Dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 2010, qualunque Stato non membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE può chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la Convenzione come emendata dal Protocollo del 2010. Qualsiasi domanda in questo senso deve essere indirizzata a uno dei Depositari che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’OCSE. La decisione di invitare gli Stati che ne fanno domanda a diventare Parti della Convenzione viene presa con il consenso delle Parti della Convenzione mediante l’organo di coordinamento. Per ogni Stato che ratifica la Convenzione come emendata dal Protocollo del 2010, conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui lo strumento di ratifica è stato depositato presso uno dei Depositari.
6. Le disposizioni della presente Convenzione, come emendate dal Protocollo del 2010, si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione come emendata dal Protocollo del 2010 in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, le disposizioni si applicano all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione come emendata dal Protocollo del 2010 in riferimento a una Parte. Due o più Parti possono convenire che la Convenzione come emendata dal Protocollo del 2010 ha effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori.
7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 6, le disposizioni della presente Convenzione, come emendate dal Protocollo del 2010, hanno effetto dalla data di entrata in vigore in riferimento a una Parte per quanto concerne gli affari fiscali che implicano un atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale della Parte richiedente in relazione a periodi di imposizione od obblighi fiscali anteriori.