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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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Art. 21 Protezione delle persone e limiti dell’obbligo di assistenza
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di limitare i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o la prassi amministrativa dello Stato richiesto.
2. Salvo per quanto concerne l’articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l’obbligo di:
a adottare misure amministrative in deroga alla sua legislazione o alla sua prassi amministrativa oppure alla legislazione o alla prassi amministrativa dello Stato richiedente;
b adottare misure contrarie all’ordine pubblico;
c fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione o alla sua prassi amministrativa oppure alla legislazione o alla prassi amministrativa dello Stato richiedente;
d fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;
e accordare assistenza amministrativa nella misura in cui ritiene che l’imposizione dello Stato richiedente è contraria ai principi di imposizione generalmente ammessi o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o qualsiasi altro accordo che ha concluso con lo Stato richiedente;
f accordare assistenza amministrativa al fine di applicare o eseguire una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente (o a qualsiasi obbligo collegato) che risulta, a pari circostanze, discriminatoria nei confronti di un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente;
g accordare assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate;
h concedere assistenza al recupero nel caso in cui l’onere amministrativo risulta essere chiaramente sproporzionato rispetto ai benefici per lo Stato richiedente.
3. Qualora, ai sensi della presente Convenzione, uno Stato richiedente chieda informazioni, lo Stato richiesto usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nella presente Convenzione, in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni allo Stato richiesto unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.
4. In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, e dei paragrafi 1 e 2 in particolare, devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato richiesto di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come