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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine

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Art. 6 Scambio automatico di informazioni

Per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all’articolo 4.

Art. 7 Scambio spontaneo di informazioni

1. Una Parte comunica, senza domanda preliminare, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni:

a la prima Parte ha motivo di ritenere che esiste una riduzione o un’esenzione anormale d’imposta nell’altra Parte;

b un contribuente ottiene, nella prima Parte, una riduzione o un’esenzione d’imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;

c le operazioni tra un contribuente di una Parte e un contribuente di un’altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che non possa risultare una diminuzione d’imposta in una Parte o nell’altra o in entrambe le Parti;

d una Parte ha motivo di ritenere che esiste una diminuzione d’imposta dovuta a trasferimenti fittizi di utili tra gruppi di imprese;

e a seguito di informazioni comunicate a una Parte da un’altra Parte, la prima Parte è venuta a conoscenza di informazioni che possono essere utili alla determinazione dell’imposta nell’altra Parte.

2. Ogni Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 le pervengano ai fini della loro trasmissione a un’altra Parte.

Art. 8 Controlli fiscali simultanei

1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano per determinare i casi oggetto di un controllo fiscale simultaneo e le procedure da rispettare. Ogni Parte decide se partecipare o meno a un determinato controllo fiscale simultaneo.

2. Ai fini della presente Convenzione, con l’espressione «controllo fiscale simultaneo» si intende un controllo effettuato in virtù di un accordo secondo cui una o più Parti convengono di verificare simultaneamente, ciascuna sul suo territorio, la situazione fiscale di una o più persone che presentano per le Parti un interesse comune o complementare allo scopo di scambiarsi le informazioni così ottenute.

Art. 9 Controlli fiscali all’estero

1. Su domanda dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare i rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla parte pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto.