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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine

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agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 22 Segreto

1. Le informazioni ottenute da una Parte in virtù dell’applicazione della presente Convenzione sono tenute segrete e tutelate alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di questa Parte e, nella misura in cui sia garantito il necessario livello di protezione dei dati personali, conformemente alle garanzie che possono essere specificate dalla Parte che fornisce le informazioni ai sensi della sua legislazione interna.

2. In ogni caso queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di questa Parte, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Soltanto dette persone o autorità possono utilizzare queste informazioni e unicamente ai fini indicati qui sopra. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria concernente tali imposte.

3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista alla lettera a del paragrafo 1 dell’articolo 30, ogni altra Parte che ottiene informazioni dalla prima Parte non può utilizzarle ai fini di un’imposta inclusa in una categoria oggetto della riserva. Parimenti, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in virtù della presente Convenzione ai fini dell’imposta inclusa in una categoria oggetto della riserva.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ottenute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni e che l’autorità competente di questa Parte ne approva tale impiego. Le informazioni fornite da una Parte all’altra Parte possono essere trasmesse da quest’ultima a una terza Parte, fatta salva la previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte.

Art. 23 Procedimenti

1. I procedimenti relativi a misure prese in virtù della presente Convenzione dallo Stato richiesto sono avviati esclusivamente davanti alla competente istanza di questo Stato.

2. I procedimenti relativi alle misure prese dallo Stato richiedente in virtù della presente Convenzione, in particolare quelle che in materia di recupero concernono l’esistenza o l’ammontare del credito fiscale oppure il titolo che permette l’esecuzione, sono avviati esclusivamente davanti alla competente istanza di questo stesso Stato. Qualora un tale procedimento sia avviato, lo Stato richiedente informa immediata-