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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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2. Se la domanda è approvata, l’autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto possibile all’autorità competente dello Stato richiedente la data e il luogo del controllo, l’autorità o il funzionario incaricato di tale controllo, nonché le procedure e le condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento del controllo. Qualsiasi decisione relativa allo svolgimento del controllo fiscale è presa dallo Stato richiesto.
3. Una Parte può informare uno dei Depositari della sua intenzione di non accettare, in generale, le domande di cui al paragrafo 1. Questa dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.
Art. 10 Informazioni contraddittorie
Se una Parte riceve da un’altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano in contraddizione con le informazioni di cui dispone, essa ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.
Sezione II Assistenza al recupero
Art. 11 Recupero di crediti fiscali
1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, al recupero dei crediti fiscali del primo Stato come se si trattasse dei propri crediti fiscali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti fiscali per i quali esiste un titolo che ne permetta il recupero nello Stato richiedente e che, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto altrimenti, non sono contestati.
Tuttavia, se il credito concerne una persona non residente dello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica soltanto se il credito non può più essere contestato, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto altrimenti.
3. L’obbligo di accordare assistenza al recupero di crediti fiscali concernenti una persona deceduta o la sua successione si limita al valore della successione o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito deve essere recuperato dalla successione o dai beneficiari di quest’ultima.