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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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Sezione IV Disposizioni comuni alle diverse forme di assistenza
Art. 18 Informazioni fornite dallo Stato richiedente
1. La domanda di assistenza indica, se del caso:
a l’autorità o il servizio all’origine della domanda presentata dall’autorità competente;
b il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata;
c nel caso di una domanda di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni in relazione alle sue esigenze;
d nel caso di una domanda di assistenza ai fini del recupero o di provvedimenti conservativi, la natura del credito fiscale, gli elementi costitutivi di tale credito e i beni sui quali il credito può essere recuperato;
e nel caso di una domanda di notifica, la natura e l’oggetto del documento da notificare;
f se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto alla lettera g del paragrafo 2 dell’articolo 21.
2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto, non appena ne è a conoscenza, qualsiasi altra informazione relativa alla domanda di assistenza.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20 Risposta alla domanda di assistenza
1. Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa il più presto possibile lo Stato richiedente in merito alle misure prese e al risultato della sua assistenza.
2. Se la domanda è respinta, lo Stato richiesto informa al più presto possibile lo Stato richiedente indicando i motivi della reiezione.
3. Se, nel caso di una domanda di informazioni, lo Stato richiedente ha indicato la forma in cui desidera ricevere le informazioni e se lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest’ultimo fornisce le informazioni nella forma desiderata.