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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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6. Il Segretario generale dell’OCSE comunica alle Parti e agli Stati firmatari della Convenzione che non l’hanno ancora ratificata, accettata o approvata i pareri espressi dall’organo di coordinamento, conformemente al paragrafo 4 e gli accordi di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra.
Art. 25 Lingue
Le domande di assistenza e le risposte sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’OCSE o del Consiglio d’Europa o in qualsiasi altra lingua che le Parti interessate convengono di usare a livello bilaterale.
Art. 26 Spese
Sempre che le Parti interessate non convengano altrimenti a livello bilaterale:
a le spese ordinarie sostenute per fornire l’assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b le spese straordinarie sostenute per fornire l’assistenza sono a carico dello Stato richiedente.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 27 Altri accordi e impegni internazionali
1. Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limitano, né sono limitate, da quelle contenute in accordi internazionali e altri impegni esistenti o che esisteranno tra le Parti interessate o da qualsiasi altro strumento relativo alla cooperazione in materia fiscale.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell’Unione Europea possono applicare, nelle loro reciproche relazioni, le possibilità di assistenza amministrativa previste dalla Convenzione nella misura in cui permettono una più ampia cooperazione di quella prevista dalle norme applicabili dell’Unione Europea.
Art. 28 Firma ed entrata in vigore della Convenzione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei Paesi membri dell’OCSE. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o