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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine

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Per ogni Parte che ha formulato una dichiarazione a tal fine, termini ed espressioni utilizzate qui sopra sono intese ai sensi delle definizioni contenute nell’allegato C.

2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

3. Le Parti comunicano a uno dei Depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Capitolo III Forme di assistenza

Sezione 1 Scambio di informazioni

Art. 4 Disposizioni generali

1. Le Parti scambiano, in particolare come previsto dalla presente sezione, le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’esecuzione e l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella presente Convenzione.

2. Abrogato

3. Una Parte può, tramite una dichiarazione indirizzata a uno dei Depositari, indicare che, conformemente alla sua legislazione interna, le sue autorità possono informare un residente o un cittadino prima di fornire le informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 5 e 7.

Art. 5 Scambio di informazioni su domanda

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli fornisce qualsiasi informazione di cui all’articolo 4 concernente una determinata persona o transazione.

2. Se le informazioni disponibili negli incarti fiscali dello Stato richiesto non bastano a dar seguito alla domanda di informazioni, questo Stato prende tutte le misure necessarie per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.