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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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f ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 o 4 dell’articolo 2, del paragrafo 3 dell’articolo 3, dell’articolo 29 o del paragrafo 1 dell’articolo 31;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
2. Il Depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica conformemente al paragrafo 1 informa immediatamente l’altro Depositario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto il 1° giugno 2011 dai Depositari in virtù del punto 4 del numero X del Protocollo di modifica della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari che saranno depositati negli archivi di ogni Depositario. I Depositari trasmetteranno una copia autenticata a ogni Parte della Convenzione, come emendata dal Protocollo, e a ogni Stato legittimato a diventarne Parte.
Per il … …
Consiglio federale svizzero
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