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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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Art. 29 Applicazione territoriale della Convenzione
1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ogni Stato può designare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata a uno dei Depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La presente Convenzione entra in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la dichiarazione è stata depositata presso uno dei Depositari.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù di uno dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto concerne il territorio designato in questa dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata a uno dei Depositari. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la notifica è stata depositata presso uno dei Depositari.
Art. 30 Riserve
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di:
a non accordare alcuna forma di assistenza per le imposte delle altre Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 2, a condizione che tale Parte non abbia incluso nell’allegato A della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;
b non accordare assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti fiscali di qualsiasi natura, o di recupero di multe amministrative dovute per tutte le imposte o soltanto per le imposte di una o più categorie enumerate al paragrafo 1 dell’articolo 2;
c non accordare assistenza in relazione ai crediti fiscali esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato o, se una riserva è già stata fatta in virtù della lettera a) o b) qui sopra, alla data del ritiro di tale riserva in merito alle imposte della categoria in questione;
d non accordare assistenza in materia di notifica di documenti sia per tutte le imposte o soltanto per le imposte di una o più categorie enumerate al paragrafo 1 dell’articolo 2;
e non accettare le notifiche a mezzo posta previste al paragrafo 3 dell’articolo 17;
f di applicare esclusivamente il paragrafo 7 dell’articolo 28 per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio del terzo anno che precede quello in cui la Convenzione, come emendata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in riferimento ad una Parte o, in mancanza di un periodo fiscale, per l’assistenza amministrativa relativa agli