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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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F. imposte sull’uso o la proprietà di beni mobili altri che i veicoli a motore,
G. qualsiasi altra imposta;
iv. imposte di cui alle categorie del punto iii. qui sopra, riscosse per conto di suddivisioni politiche o enti locali di una Parte.
2. Le imposte esistenti a cui si applica la presente Convenzione sono elencate nell’allegato A secondo le categorie menzionate nel paragrafo 1.
3. Le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio d’Europa o al Segretario generale dell’OCSE (di seguito «Depositari») qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A e risultante da una modifica dell’elenco di cui al paragrafo 2. Tale modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
4. La presente Convenzione si applica anche, dalla loro introduzione, alle imposte di natura identica o analoga istituite da una Parte nei suoi confronti dopo l’entrata in vigore della Convenzione in aggiunta o in sostituzione alle imposte esistenti elencate nell’Allegato A. In questo caso, la Parte interessata informa uno dei Depositari dell’introduzione di tali imposte.
Capitolo II Definizioni generali
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano rispettivamente qualsiasi Parte che richiede assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte a cui tale assistenza è richiesta;
b. il termine «imposta» designa qualsiasi imposta o contributo alla sicurezza sociale prevista dalla presente Convenzione conformemente all’articolo 2;
c. l’espressione «credito fiscale» designa qualsiasi ammontare d’imposta nonché gli interessi, le multe amministrative e le relative spese di riscossione dovute e non ancora corrisposte;
d. l’espressione «autorità competente» designa le persone e le autorità elencate nell’Allegato B;
e. il termine «cittadino», per ogni Parte, designa:
i. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questa Parte, e
ii. tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni e altri enti costituiti in conformità con la legislazione in vigore in questa Parte.