Progetto
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Art. 16 Termini di pagamento
Se la sua legislazione o la sua prassi amministrativa lo permette in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può concedere una moratoria o un pagamento rateale, ma deve previamente informare lo Stato richiedente.
Sezione III Notifica di documenti
Art. 17 Notifica di documenti
1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario dei documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie emanate dallo Stato richiedente e che concernono le imposte considerate dalla presente Convenzione.
2. Lo Stato richiesto procede alla notifica:
a. nelle forme previste dalla sua legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;
b. nella misura del possibile, secondo la forma specifica domandata dallo Stato richiedente, o la forma che più le si avvicina prevista dalla sua legislazione interna.
3. Una Parte può procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento a una persona che si trova sul territorio dell’altra Parte.
4. Nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata nel senso di annullare una notifica di documenti effettuata da una Parte contraente conformemente alla sua legislazione.
5. Se un documento è notificato conformemente al presente articolo, non è necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora si accerti che il destinatario non conosca la lingua nel quale il documento è redatto, lo Stato richiesto lo farà tradurre o riassumere nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. Lo Stato richiesto può chiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un riassunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dell’OCSE.