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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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Art. 12 Provvedimenti conservativi
Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta provvedimenti conservativi ai fini del recupero di un ammontare d’imposta, anche se il credito è contestato o se il titolo esecutivo non è stato emanato.
Art. 13 Documenti da allegare alla domanda
1. La domanda di assistenza amministrativa, presentata in virtù della presente sezione, è corredata da:
a. un’attestazione in cui viene precisato che il credito d’imposta concerne un’imposta prevista dalla presente Convenzione e, per quanto concerne il recupero, che il credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo 11,
b. una copia ufficiale del titolo che permette l’esecuzione nello Stato richiedente, e
c. qualsiasi altro documento necessario per il recupero o per prendere i provvedimenti conservativi.
2. Il titolo che permette l’esecuzione nello Stato richiedente è, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al più presto dalla data di ricezione della domanda di assistenza da un titolo che permette l’esecuzione nello Stato richiesto.
Art. 14 Termini
1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non può essere esigibile sono rette dalla legislazione dello Stato richiedente. La domanda di assistenza contiene informazioni in merito a questo termine.
2. Gli atti di recupero effettuati dallo Stato richiesto a seguito di una domanda di assistenza e che, secondo la legislazione di questo Stato, avrebbero l’effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a questi atti.
3. In ogni caso lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito a una domanda di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni dalla data del titolo esecutivo iniziale.
Art. 15 Privilegi
Il credito fiscale per il cui recupero viene fornita assistenza non gode nello Stato richiesto di nessuno dei privilegi concessi ai crediti fiscali di questo Stato anche se la procedura di recupero impiegata è quella che questo Stato applica ai propri crediti fiscali.