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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine

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oneri fiscali che si originano il o dopo il 1° gennaio del terzo anno che precede quello in cui la Convenzione, come emendata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in riferimento ad una Parte.

2. Nessuna altra riserva è ammessa.

3. Ogni Parte può, dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o più riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la riserva è stata depositata presso uno dei Depositari.

4. Ogni Parte che ha formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica a uno dei Depositari. Il ritiro ha effetto alla data in cui è stata depositata presso uno dei Depositari.

5. La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigerne l’applicazione da un’altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale, esigere l’applicazione di questa disposizione nella misura in cui è stata accettata.

Art. 31 Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica a uno dei Depositari.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

3. La Parte che denuncia la presente Convenzione resta vincolata dall’articolo 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre informazioni ottenuti in applicazione della Convenzione.

Art. 32 Depositari e le loro funzioni

1. Il Depositario presso cui è compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ai Paesi membri dell’OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;

d ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 4 o del paragrafo 3 dell’articolo 9, e il ritiro di tali dichiarazioni;

e ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 30;