Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
emanando chiare direttive concernenti l’idoneità e l’addestramento di tali cani nonché la gestione aziendale dei rischi. Lo scopo principale perseguito con questo nuovo articolo è dunque la
promozione di cani da protezione del bestiame impiegati in modo conforme alle normative vigenti, affinché proteggano efficacemente il bestiame contro i grandi predatori, rappresentando però nel contempo un potenziale di rischio oggettivamente ridotto nei confronti delle persone.
Prevenzione della proliferazione selvaggia di cani da protezione del bestiame
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Come spiegato in relazione all’articolo 10 OCP, non sussiste alcun obbligo di impiego di cani da protezione del bestiame, né nei confronti degli agricoltori né delle autorità cantonali.
Nell’eventualità in cui vengano tuttavia impiegati cani da protezione del bestiame secondo le normative vigenti e venga richiesto a tal titolo il sostegno finanziario della Confederazione, l’articolo quater
10 provvede ora a definire i requisiti concreti che i cani e i rispettivi detentori, allevatori o addestratori devono soddisfare. Tuttavia la presente norma non può evitare del tutto che vengano impiegati cani da protezione del bestiame senza fare richiesta di contributi all’UFAM e senza che vi sia stata l’approvazione da parte del Cantone interessato. Questi casi dovrebbero tuttavia rimanere un’assoluta eccezione, in quanto un simile impiego di cani avverrebbe sotto la responsabilità personale (ridotta certezza del diritto) e a proprie spese (nessun sostegno finanziario da parte dell’UFAM e dell’UFAG). I contributi finanziari e la conseguente certezza del diritto dovrebbero pertanto rappresentare per i detentori di questi cani l’attrattiva necessaria ad impedire un impiego incontrollato di cani da protezione del bestiame. L’UFAM parte dal presupposto che questa nuova disposizione (contributi, certezza del diritto) contribuirà in futuro a migliorare nettamente sotto il profilo della qualità la protezione del bestiame (efficienza, riduzione dei rischi).
Requisiti posti ai cani da protezione del bestiame
L’articolo definisce innanzitutto i requisiti che devono soddisfare i cani da protezione del bestiame per i quali vengono accordati contributi ufficiali. Questi cani costituiscono una delle razze più antiche di cani da lavoro. Basti pensare che, fin dall’addomesticamento degli ovini e dei caprini nel Medio Oriente, circa 10 000 anni fa, la difesa dal lupo mediante l’impiego dei cani (addomesticati oltre 15 000 anni fa) è stata una delle ragioni principali alla base della detenzione di animali da reddito. Un aspetto particolare dei cani da protezione del bestiame è che, oltre alla relazione che intrattengono con l’uomo, sviluppano uno stretto legame anche con gli animali che devono
proteggere. Per proteggere le greggi sono pertanto impiegati solo i cani appartenenti ad alcune razze specializzate che presentano e conservano questa straordinaria capacità di legame. Ne consegue che non può diventare un cane da protezione del bestiame un cane di qualsiasi razza. L’origine del comportamento protettivo del cane da protezione del bestiame risiede infatti
primariamente in questa capacità di sviluppare un forte attaccamento ed è chiaro che tale capacità non deriva da un comportamento territoriale aggressivo, incoraggiato ad esempio nell’allevamento e addestramento di determinate razze di cani da guardia. È da qui che nasce la distinzione tra cani da protezione del bestiame e cani da difesa, ovvero i cani di polizia. Nell’ottica di un impiego efficiente dei mezzi finanziari, l’UFAM intende sostenere unicamente l’impiego di cani da
protezione del bestiame appartenenti a una razza idonea nonché linee di lavoro adeguate.
Attualmente vengono impiegati cani appartenenti a due razze: il «maremmano-abruzzese» e il «cane da montagna dei Pirenei». Per evitare di correre rischi inutili, vengono pertanto sempre escluse le linee di allevamento delle razze che non assolvono più allo scopo cui erano destinate in
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origine (protezione del bestiame) . L’UFAM intende inoltre promuovere esclusivamente l’impiego di cani allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte. Il significato esatto di «a regola d’arte» costituisce uno dei punti chiave della nuova regolamentazione e sarà definito nelle direttive
emanate dall’UFAM conformemente al capoverso 2, oltre a essere illustrato qui di seguito. Un’altra condizione posta per la promozione dei cani da protezione del bestiame è che questi ultimi siano impiegati in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti. Da ciò si evince che la protezione del bestiame deve servire principalmente a rendere possibile la produzione agricola basata su animali da reddito anche in presenza di grandi predatori. Così
5Diverse razze di cani originariamente utilizzate per la protezione del bestiame sono state nel frattempo allevate per adempiere a mansioni di difesa nell’esercito o nella polizia e dunque con un grado maggiore di aggressività. Ne sono un esempio
soprattutto razze quali il Kangal, il Caucaso, il Pastore della Russia meridionale e in parte anche il Sarplaninac (cane da pastore di Ciarplanina).
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