Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
grandi predatori facendo ricorso alla pratica venatoria come metodo di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. La procedura relativa agli abbattimenti di grandi predatori appartenenti a specie protette continuerà a essere disciplinata conformemente alla legislazione federale sulla
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caccia (art. 12 LCP; art. 4 e 10 OCP).
Consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame
Come già spiegato, il compito di adottare misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina spetta ai Cantoni (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP). Ne consegue che i Cantoni devono integrare la
protezione del bestiame anche nella consulenza agricola che forniscono. Ciò significa che sono per esempio tenuti a offrire agli agricoltori interessati dalla presenza di grandi predatori una consulenza tempestiva sulle misure necessarie e tecnicamente possibili di protezione delle greggi oppure che devono svolgere una valutazione integrata – cioè realizzata d’intesa con i diversi uffici interessati – dell’impiego di cani da protezione del bestiame richiesto dall’agricoltore. Facendosi carico della consulenza, i Cantoni saldano la propria quota di partecipazione ai costi della protezione del
bestiame. Secondo quanto proposto nell’avamprogetto, l’UFAM copre invece le spese per il
finanziamento delle misure concrete di protezione. Per garantire che, sia a livello di pianificazione (di competenza dei Cantoni) che di promozione (di competenza della Confederazione) delle
misure, i mezzi finanziari federali vengano impiegati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero che la protezione del bestiame venga implementata senza divergenze di sorta, la
Confederazione sostiene e coordina la pianificazione cantonale delle misure preventive. A tal fine, la soluzione più ragionevole sarebbe concordare le misure sulla base di unità territoriali
interregionali, per esempio compartimenti conformemente alle strategie di tutela contro i grandi
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predatori (art. 10 OCP). La Confederazione continuerà a fornire consulenza ai Cantoni e alle regioni in materia di protezione del bestiame e, in particolare, riguardo alla pianificazione
territoriale. Attualmente il compito di svolgere questa attività di consulenza è assunto su mandato dell’UFAM dalla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA.
Art. 10quater OCP «Cani da protezione del bestiame»
quater
Art. 10 OCP
Art. 10quaterCani da protezione del bestiame
1L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;
c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza del
…3 sui pagamenti diretti; e
d. sono notificati secondo l’articolo 16 capoverso 3bislettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.
2L’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.
3L’UFAM può sostenere le organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.
Questo articolo, di nuova redazione, riporta le disposizioni vigenti per i cani da protezione del bestiame finanziati dall’UFAM. Benché nessuno possa negare la loro efficienza, è anche vero che in passato questi cani sono stati al centro di numerosi conflitti e in singoli casi sono state addirittura morse delle persone. Occorre pertanto migliorare questa situazione per ridurre i conflitti con le persone che si imbattono in questi cani, ma anche per dare ai detentori una maggiore certezza del diritto (sotto il profilo sia civile che penale) in relazione all’impiego che viene fatto dell’animale. Si tratta di una questione importante, in quanto gli agricoltori non tengono i cani da protezione del bestiame per piacere personale, bensì come cani da lavoro in una situazione di rischio dovuta alla presenza di grandi predatori. L’UFAM mira a raggiungere in un solo colpo entrambi questi obiettivi
3 RS 910.13
4 RS 916.401
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