Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Rif./incarto: J402-2095

sulla base delle esperienze che l'UFAM e i Cantoni hanno maturato negli ultimi decenni con i progetti realizzati in materia di protezione del bestiame (attuale art. 10 cpv. 4 OCP). A tal fine si è analizzato non solo la differente prevalenza dei danni per ogni specie di grandi predatori (lupo,

lince e orso), ma anche il diverso grado di efficienza delle varie misure di prevenzione.

Ulteriori misure di prevenzione

Se le misure elencate non dovessero rivelarsi sufficienti, l’UFAM può sostenere altre misure di prevenzione promosse dai Cantoni, come per esempio l’installazione di un ulteriore recinto

notturno delle pecore nella regione d’estivazione. Pur migliorando nel complesso il livello di

protezione del bestiame (soprattutto se in combinazione con l’impiego di cani da protezione del bestiame), nella pratica tale soluzione si rivela molto dispendiosa ed economicamente poco

vantaggiosa per l’azienda; il naturale ciclo di pascolo degli animali da reddito subisce infatti

variazioni tali da poter comportare perdite per l’azienda e danneggiare la copertura vegetale nel punto in cui si trova tale recinto. Per questo motivo l’UFAM propone di non adottare simili misure supplementari in maniera sistematica, bensì di pianificarle con cura nel singolo caso. Devono essere i Cantoni a prevedere nel concreto, in singoli casi motivati, misure di questo genere, che l’UFAM non mancherà poi di sostenere.

Aspetti economici nella scelta delle misure

La decisione dell’UFAM di promuovere esclusivamente la protezione del bestiame con cani è stata dettata anche da riflessioni di natura economica. Considerata la loro efficienza, i cani da protezione del bestiame rappresentano infatti la soluzione in assoluto più conveniente sotto il profilo dei costi laddove le misure adottate dalle aziende agricole (recinzioni) si dimostrano insufficienti a impedire i danni causati dai grandi predatori. Spesso, è stata proposta quale alternativa la presenza di

persone, che avrebbero la possibilità di intervenire attivamente in difesa del gregge 24 ore su 24. Tuttavia, per garantire una simile presenza e adempiere anche le disposizioni in materia di

sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI; RS 832.30; direttiva CFSL 6508), sarebbero necessarie almeno due-tre persone per gregge. Il livello dei costi per il personale rende però questa soluzione di fatto insostenibile sotto il profilo finanziario. Elevando il contributo d’estivazione per gli ovini estivati con il sistema del pascolo a rotazione allo stesso importo versato per il sistema di sorveglianza permanente, anche la PA 2014- 2017 tiene conto di questo aspetto. In questo modo, se le condizioni lo consentono, un pastore ha per esempio la possibilità di lasciare al pascolo le sue pecore per due-tre giorni con la sola

sorveglianza dei cani da protezione del bestiame (p. es. per fare il fieno nella sua azienda agricola di pianura) senza vedersi decurtare il contributo d’estivazione di cui beneficia. Inoltre risulta ormai evidente che la presenza dell’uomo è indispensabile solo per condurre gli ovini in un gruppo omogeneo, mentre la protezione vera e propria è presa in carico dai cani da protezione.

Necessità della protezione del bestiame

Il fabbisogno di protezione delle greggi varia a seconda della specie di grandi predatori (lupo, lince e orso). (1) Lupo: l’attenzione in ambito della protezione del bestiame sarà posta in futuro

prevalentemente sulla difesa tempestiva e su larga scala contro i danni causati da questo

predatore. Spostandosi molto, il lupo può fare la sua comparsa in più luoghi in un breve arco di tempo e, in caso di greggi incustodite, provocare rapidamente perdite di grave entità. A essere maggiormente esposto al pericolo dei lupi è il bestiame da reddito di piccola taglia (ovini, caprini), mentre i bovini subiscono attacchi solo raramente e a livello regionale, come dimostrano anche i casi registrati in Francia. I cani da protezione del bestiame rappresentano senza alcun dubbio la misura più efficace di protezione contro gli attacchi dei lupi. Poiché gli animali da reddito da

proteggere devono formare un'unità – ovvero in un gregge omogeneo – con i cani da protezione, è fondamentale che la protezione del bestiame venga disposta prima dell’inizio dell’estivazione,

della specie di predatori interessata (art. 12 cpv. 1 e 4 LCP; art. 4 e 10bisOCP). Nel valutare le diverse misure preventive è necessario attenersi a ogni modo al principio della proporzionalità, secondo cui la scelta deve cadere preferibilmente sulla misura più proporzionata allo scopo. L’abbattimento di grandi predatori è dunque possibile, ma poiché rappresenta un

intervento ai danni di una specie protetta, è necessario dimostrarne la proporzionalità rispetto a misure preventive alternative quali possono essere l’impiego di recinzioni oppure di cani da protezione del bestiame. Essendo stata discussa nel quadro della revisione dell’OCP del 15 luglio 2012, la questione degli abbattimenti non sarà ulteriormente approfondita in questa sede.

8/17

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.